Nuovi limiti nel regime forfetario ex L. 190/2014

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La legge di bilancio 2020 modifica i requisiti di accesso e le cause di esclusione dal regime forfetario di cui alla L. 190/2014.

Viene, inoltre, disposta la riduzione di un anno dei termini di accertamento in caso di fatturazione elettronica e la rilevanza del reddito assoggettato al regime ai fini della spettanza di deduzioni, detrazioni e altre agevolazioni.

Le modifiche apportate al regime forfetario decorrono dall’1.1.2020.

Spese sostenute per lavoro dipendente

Per accedere al regime forfetario, dal 2020, le spese per lavoro dipendente sostenute nell’anno precedente devono essere di ammontare complessivamente non superiore a 20.000,00 euro lordi. Le spese che concorrono alla formazione di tale limite sono quelle per:

  • lavoro accessorio;
  • lavoratori dipendenti e collaboratori;
  • utili erogati agli associati in partecipazione con apporto costituito da solo lavoro;
  • somme corrisposte per le prestazioni di lavoro effettuate dall’imprenditore medesimo o dai suoi familiari.

Resta confermato il limite di ricavi e compensi che non deve superare, nell’anno precedente, i 65.000,00 euro.

Possesso di redditi di lavoro dipendente e assimilati

Rispetto alle cause di esclusione, dal 2020, il regime forfetario non può essere applicato dai soggetti che, nell’anno precedente, hanno percepito redditi di lavoro dipendente e a questi assimilati superiori a 30.000,00 euro.

Tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato.

Riduzione dei termini di accertamento per fatturazione elettronica

Per i contribuenti in regime forfetario che aderiscono volontariamente alla fatturazione elettronica, il termine di decadenza per l’accertamento (art. 43 co. 1 del DPR 600/73) è ridotto di un anno (passando al 31 dicembre del quarto, anziché del quinto, anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione).

Fruibilità di benefici fiscali e non fiscali

Il reddito d’impresa o di lavoro autonomo assoggettato all’imposta sostitutiva prevista dal regime forfetario (15% o 5%) deve essere considerato ai fini del riconoscimento della spettanza o per la determinazione di:

  • deduzioni dal reddito e detrazioni d’imposta;
  • benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria.

fonte: banca dati Eutekne

Dott. Roberto Pinna – AREA CONTABILE E FISCALE

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