Il fenomeno delle cd. “partite IVA apri e chiudi”, che consiste nell’apertura di posizioni per un breve lasso di tempo, posizioni che poi vengono chiuse senza che i debiti tributari vengano onorati, è una realtà che il legislatore intende arginare. A tal proposito, con l’art. 1 – commi da 148 a 150 – della legge di Bilancio 2023 (legge 29 dicembre 2022, n. 197), vengono introdotte specifiche norme relative al “presidio preventivo connesso all’attribuzione e all’operatività delle partite IVA”.
1. I nuovi controlli preventivi
La norma interviene in materia di dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione attività, delle novità legisltive. Tali novità delineano il nuovo “presidio preventivo”, volto a cercare di intercettare l’apertura di posizioni IVA cui non corrisponde l’effettivo esercizio dell’attività dichiarata.
Le nuove disposizioni normative riconoscono all’Agenzia delle Entrate la possibilità di effettuare specifiche analisi del rischio connesse all’apertura di nuove posizioni.
Già attualmente, la norma prevede che all’atto dell’attribuzione del numero di partita IVA vengano effettuati dei riscontri automatizzati per l’individuazione di elementi di rischio connessi al rilascio della posizione. È altresì possibile l’effettuazione di accessi nel luogo di esercizio dell’attività.
Laddove i dati forniti in sede di apertura della posizione si rivelino incompleti o inesatti, l’Ufficio emana provvedimento di cessazione della partita IVA e provvede all’esclusione della stessa dalla banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie.
NOVITÀ: Tali controlli preventivi si fanno ora più stringenti. Infatti, viene introdotta la possibilità che l’Agenzia delle Entrate possa:
- effettuare specifiche analisi del rischio connesso al rilascio di nuove partite IVA;
- invitare il contribuente a comparire di persona presso l’ufficio per esibire la documentazione, ovvero, le scritture contabili, se la tenuta è obbligatoria.
Lo scopo è quello di verificare l’effettivo esercizio dell’attività dichiarata e verificare altresì, sulla base di documentazione idonea, l’assenza di profili di rischio.
2. Chiusura della partita IVA e sanzioni
Se il contribuente che ha ricevuto l’invito a comparire non si presenta, l’ufficio emanerà provvedimento di cessazione della partita IVA.
Allo stesso modo, la posizione IVA sarà chiusa d’ufficio nel caso in cui il contribuente si presenti, ma i controlli effettuati diano riscontro negativo.
In questi casi, al contribuente cui viene cessata d’ufficio la posizione, viene anche comminata una sanzione, di 3.000 euro, per il versamento della quale non ci si potrà avvalere dell’art. 12 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 in materia di concorso di violazioni e continuazione.
3. Condizioni per la riapertura della partita IVA
Oltre alle norme relative al controllo ed all’eventuale chiusura della posizione, con conseguente sanzione, le nuove disposizioni prevedono altresì misure atte a far sì che il contribuente non reiteri la condotta in precedenza tenuta.
Viene infatti previsto che, laddove un contribuente veda la propria posizione IVA chiusa d’ufficio in ragione di quanto sovra esposto, lo stesso non potrà aprire una nuova posizione, salvo il rispetto delle nuove previsioni introdotte con il successivo comma di nuova introduzione, il 15-bis2.
A norma di quanto disposto – ferma restando la disciplina applicabile nelle ipotesi in cui la cessazione della partita IVA comporti l’esclusione della stessa dalla banca dati dei soggetti che effettuano operazioni intracomunitarie – laddove la partita IVA venga chiusa d’ufficio il medesimo soggetto non potrà richiederne una nuova, né in qualità di imprenditore individuale o lavoratore autonomo, né in qualità di rappresentante legale di società, associazione od ente, con o senza personalità giuridica, se non presentando in via preventiva una polizza fideiussoria o fideiussione bancaria per la durata di tre anni dalla data del rilascio, di importo non inferiore a 50.000 euro.
ATTENZIONE: Se sussistono violazioni fiscali commesse antecedentemente all’emanazione del provvedimento di cessazione, non ancora versate, l’importo della fideiussione dovrà coprire integralmente tali somme (sempre che superino l’ammontare minimo previsto per la fideiussione, ovvero 50.000 euro).
fonte: banca dati Eutekne, DKpost
AREA CONTABILE E FISCALE – ARKE’ SERVIZI CONTABILI
dott. Roberto Pinna