Bonus investimenti nel Mezzogiorno prorogato al 2023

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La legge di bilancio 2023, modificando i commi 98 e 108 dell’art. 1 della L. 208/2015, prevede la proroga dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023, senza modifiche alla disciplina agevolativa, del credito d’imposta per investimenti destinati a strutture produttive nelle Regioni del Mezzogiorno, come preannunciato dal Governo.

L’agevolazione consiste in un credito di imposta a favore delle imprese che, fino al 31 dicembre 2023 (per effetto della suddetta proroga), effettuano l’acquisizione dei beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, della Regione siciliana e delle regioni Sardegna e Molise.

sono agevolabili gli investimenti, facenti parte di un progetto di investimento iniziale come definito all’art. 2 punti 49, 50 e 51 del regolamento Ue n. 651/2014, relativi all’acquisto, anche mediante locazione finanziaria, di macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio.

Sono quindi agevolabili gli investimenti in macchinari, impianti e attrezzature relativi a: la creazione di un nuovo stabilimento; l’ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente; la diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti mai fabbricati precedentemente; un cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente; ovvero, per le grandi imprese localizzate nelle aree di cui all’art. 107 § 3 lett. c) del TFUE, quelli a favore di una nuova attività economica.

Riguardo a tale ultimo punto, ai sensi dell’art. 2 punto 51) del regolamento Ue 651/2014 per “investimento iniziale a favore di una nuova attività economica” si intende:
– un investimento in attivi materiali e immateriali relativo alla creazione di un nuovo stabilimento o alla diversificazione delle attività di uno stabilimento, a condizione che le nuove attività non siano uguali o simili a quelle svolte precedentemente nello stabilimento;
– l’acquisizione di attivi appartenenti a uno stabilimento che sia stato chiuso o che sarebbe stato chiuso senza tale acquisizione e sia acquistato da un investitore che non ha relazioni con il venditore, a condizione che le nuove attività che verranno svolte utilizzando gli attivi acquisiti non siano uguali o simili a quelle svolte nello stabilimento prima dell’acquisizione.
Sono esclusi dall’agevolazione gli investimenti di mera sostituzione.

Per individuare i beni agevolabili, secondo la risposta a interpello n. 322/2020 occorre fare riferimento alla classificazione nelle voci B.II.2 e B.II.3 dell’attivo di Stato patrimoniale, secondo l’OIC 16. Tuttavia, nella circ. n. 32/2022 (§ 2.3), l’Agenzia ha affermato che “le imbarcazioni da diporto, anche nell’ipotesi in cui non risultino espressamente classificate nelle predette voci B.II.2 e B.II.3, possono rappresentare, in linea di principio, macchinari o impianti essenziali per l’esercizio dell’attività di noleggio di imbarcazioni da diporto con la conseguenza che, sussistendo tutti gli altri requisiti disposti dalle normative nazionali e comunitarie, gli investimenti in tali beni consentono la fruizione del credito d’imposta”.

Quanto alla misura dell’agevolazione, per le Regioni Calabria, Puglia, Campania, Sicilia, Basilicata, Sardegna e, dal 2022, Molise, l’intensità massima dell’aiuto è pari al 45% per le piccole, al 35% per le medie e al 25% per le grandi imprese; per l’Abruzzo, l’intensità massima dell’aiuto è pari al 30% per le piccole, al 20% per le medie e al 10% per le grandi imprese.

Ai fini della fruizione del credito d’imposta, è necessario inviare telematicamente all’Agenzia delle Entrate l’apposita comunicazione (modello CIM17).
Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione nel modello F24 (codice tributo “6869”) dal quinto giorno successivo alla data di rilascio della ricevuta attestante la fruibilità del credito d’imposta.

Fonti: banca dati Eutekne, Il Sole24Ore

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Dott. Roberto Pinna

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