Nuovi obblighi per i forfettari dall’ 1.7.2022

Dall’1.7.2022 dovranno emettere e-fattura mediante Sistema di Interscambio anche (art. 18 del DL 36/2022) i soggetti passivi che hanno aderito al “regime di vantaggio” o che adottano il regime forfetario, i quali, nel periodo precedente, hanno conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a 25.000 euro, nonché coloro che hanno esercitato l’opzione di cui agli artt. 1 e 2 della L. 398/91, e che nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito dall’esercizio di attività commerciali proventi per un importo superiore a 25.000 euro.

Si attendono chiarimenti in ordine al comportamento che dovranno adottare i soggetti che iniziano l’attività nel 2022 e riguardo alla necessità, per coloro che hanno aderito a regimi di franchigia, di procedere alla conservazione non solo delle fatture emesse, ma anche di quelle ricevute.

Per quanto concerne il “nuovo esterometro” a decorrere dalle operazioni effettuate dal’1.7.2022, è stabilito che i dati siano trasmessi in formato XML via SdI entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi (per le operazioni attive) ed entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione (per le operazioni passive).

Regime sanzionatorio 

Le fatture relative ad operazioni tra soggetti residenti o stabiliti in Italia emesse con modalità diverse da quella elettronica via SdI si considerano non emesse. Si applica, in tal caso, la sanzione prevista dall’art. 6 del DLgs. 471/97, che varia dal 90% al 180% dell’imposta relativa all’imponibile non correttamente documentato, con un minimo di 500 euro. La sanzione è dovuta nella misura da 250 a 2.000 euro, se la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo. Detta sanzione si applica se l’emissione della fattura è avvenuta entro il termine per la liquidazione periodica IVA di riferimento e non ha inciso sulla stessa (risposta interpello 528/E/2019).

Nel caso in cui la violazione (omessa fatturazione) riguardi operazioni non imponibili, non soggette a IVA o soggette a inversione contabile, la sanzione varia dal 5% al 10% dei corrispettivi non documentati. Qualora, tuttavia, detta violazione non rilevi ai fini della determinazione del reddito, sarà dovuta la sanzione per un importo da 250 a 2.000 euro (art. 6 co. 2 del DLgs. 471/97).

Trovano comunque applicazione, alternativa fra loro, gli istituti del “cumulo giuridico” e del “ravvedimento operoso”.

In merito al regime sanzionatorio per l’esterometro, invece, sono state differite al 1° luglio 2022 le novità già efficaci dallo scorso 1° gennaio, vale a dire la sanzione di 2 euro per fattura, nel massimo di 400 euro mensili (riducibile alla metà, se i dati sono inviati correttamente entro i 15 giorni seguenti).

Moratoria delle sanzioni

I soggetti in regime di vantaggio o forfetario per i quali l’obbligo di emissione di fattura elettronica via SdI decorre dall’1.7.2022, non sono soggetti all’applicazione della sanzione per omessa fatturazione (art. 6 co. 2 del DLgs. 471/97) nel terzo trimestre del 2022, qualora il documento elettronico sia emesso entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione (art. 18 co. 3 del DL 36/2022).

Fonti: banca dati Eutekne, IlSole24ore

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