Bonus investimenti ZES unica SARDEGNA

L’art. 16 del DL 19.9.2023 n. 124 ha previsto, per il 2024, un credito d’imposta per gli investimenti nella c.d. “ZES unica” per il Mezzogiorno.
Tale agevolazione è adottata nelle more dell’esercizio della legge delega per la riforma fiscale.

Ambito soggettivo

Possono beneficiare del credito d’imposta le imprese che effettuano gli investimenti agevolabili.

Soggetti esclusi

Il beneficio non si applica a:

  • i soggetti che operano in determinati settori (industria siderurgica, carbonifera e lignite, trasporti e relative infrastrutture, produzione, stoccaggio, trasmissione e distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, banda larga, nonché creditizio, finanziario e assicurativo);
  • le imprese in stato di liquidazione o di scioglimento;
  • le imprese in difficoltà ai sensi dell’articolo 2, punto 18, del regolamento 651/2014.

Ambito territoriale

Il credito d’imposta è riconosciuto alle imprese che effettuano l’acquisizione dei beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate:

  • nelle zone assistite delle Regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, SARDEGNA e Molise, ammissibili alla deroga prevista dall’art. 107, § 3, lettera a) del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE);
  • nelle zone assistite della Regione Abruzzo, ammissibili alla deroga prevista dall’art. 107, § 3, lettera c) del TFUE, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.

Investimenti agevolabili

Sono agevolabili gli investimenti, facenti parte di un progetto di investimento iniziale relativi a:

  • l’acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio;
  • l’acquisto di terreni e l’acquisizione, la realizzazione ovvero l’ampliamento di immobili strumentali agli investimenti. Il valore dei terreni e degli immobili non può superare il 50% del valore complessivo dell’investimento agevolato.

Il credito d’imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquistati o, in caso di investimenti immobiliari, realizzati:

  • dall’1.1.2024 al 15.11.2024;
  • nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di euro.

Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni; tale costo non comprende le spese di manutenzione.

Investimento minimo

Non sono comunque agevolabili i progetti di investimento di importo inferiore a 200.000,00 euro.

Determinazione dell’agevolazione

Il credito d’imposta è attribuito:

  • nella misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027;
  • nel limite massimo di spesa (che sarà stabilito con successivo DM);
  • nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato e, in particolare, dell’articolo 14 del regolamento 651/2014.

Alle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, nel settore della pesca e dell’acquacoltura, nonché nel settore della trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli, della pesca e dell’acquacoltura, che effettuano l’acquisizione di beni strumentali, gli aiuti sono concessi nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale e delle zone rurali e ittico.

Accesso all’agevolazione

Le modalità di accesso saranno definite da un apposito DM, che dovrà essere emanato entro il 30.12.2023.

Utilizzo del credito d’imposta

Il credito d’imposta è utilizzabile:

  • esclusivamente in compensazione ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97;
  • senza applicazione del limite annuale alle compensazioni di cui all’art. 1 co. 53 della L. 244/2007 (250.000,00 euro).

Mantenimento dell’attività per 5 anni

Pena la revoca dei benefici concessi e goduti, le imprese beneficiarie devono mantenere la loro attività nelle aree d’impianto, ubicate nelle suddette zone assistite, nelle quali è stato realizzato l’investimento oggetto di agevolazione, per almeno cinque anni dopo il completamento dell’investimento medesimo.

Cumulabilità con altre agevolazioni

Il credito d’imposta è cumulabile con aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell’intensità o dell’importo di aiuto più elevati consentiti dalle pertinenti discipline europee di riferimento.

Fonte: IlSole24Ore, Banca dati Eutekne, All-In fisco Seac

STAFF – AREA CONTABILE E FISCALE

Condividi