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Dal 1° luglio assegno “ponte” unico per i figli

Con il messaggio INPS 22.6.2021 n. 2371, in materia di assegno temporaneo per i figli minori introdotto dal DL 79/2021, sono state indicate le modalità per presentare le relative domande, con la precisazione per cui la domanda va presentata entro e non oltre il 31.12.2021 e deve essere inoltrata una sola volta per ciascun figlio.
Presupposti e requisiti richiesti
L’assegno temporaneo è riconosciuto dall’1.7.2021 al 31.12.2021 in favore dei nuclei familiari che non abbiano diritto all’assegno per il nucleo familiare, in presenza di figli minori di 18 anni (inclusi i figli minori adottati e in affido preadottivo).
Al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio è richiesto il possesso congiunto dei seguenti requisiti:
– essere cittadino italiano o di uno Stato membro della UE, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all’UE in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale;
– essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
– essere domiciliato e residente in Italia e avere i figli a carico sino al compimento del diciottesimo anno d’età;
– essere residente in Italia da almeno 2 anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale;
– essere in possesso di un ISEE secondo la tabella di cui all’art. 2 del DL 79/2021.
Misura dell’assegno temporaneo
Gli importi spettanti – maggiorati di 50,00 euro per ciascun figlio minore con disabilità – sono indicati nella tabella di cui all’allegato 1 del DL 79/2021 e variano a seconda dell’ISEE posseduto. In particolare:
– fino a 7.000,00 euro si ha diritto a percepire l’assegno nell’importo massimo pari a 167,50 euro per ciascun figlio per nuclei fino a 2 figli minori e pari a 217,80 euro per figlio per nuclei con almeno 3 figli minori;
– oltre a 50.000,00 euro non si ha diritto alla misura.
Compatibilità
La misura è compatibile con:
– il reddito di cittadinanza;
– la fruizione di eventuali altre misure in denaro a favore dei figli a carico erogate dalle Regioni, Province autonome di Trento e di Bolzano e dagli Enti locali;
– le misure indicate all’art. 3 co. 1 lett. a) e b) della L. 46/2021, con esclusione dell’assegno per il nucleo familiare ex art. 2 del DL 69/88, tra cui: l’assegno ai nuclei familiari con almeno 3 figli minori; l’assegno di natalità; il premio alla nascita; il fondo di sostegno alla natalità; le detrazioni fiscali di cui all’art. 12 co. 1 lett. c) e 1-bis del TUIR e con gli assegni familiari previsti dal DPR 797/55.
Presentazione delle domande
La domanda per beneficiare della misura va presentata all’INPS attraverso i seguenti canali:
– in modalità telematica (dall’1.7.2021 sarà disponibile la procedura dedicata sul sito dell’INPS);
– Contact Center Integrato, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
– gli Istituti di patronato.
Per le domande presentate entro il 30.9.2021 saranno corrisposte le mensilità arretrate a partire da luglio 2021; per le domande presentate dopo il 30.9.2021 la decorrenza della misura corrisponderà al mese di presentazione della domanda.

Fonte: banca dati Eutekne

STAFF – AREA CONTABILE E FISCALE

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