TESSERA SANITARIA – Nuovi soggetti obbligati alla comunicazione

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Con il DM 1.9.2016, emanato in attuazione dell’art. 3 co. 4 del DLgs. 175/2014,
l’obbligo di trasmissione dei dati al Sistema Tessera Sanitaria è stato esteso a:

  • esercizi commerciali abilitati all’attività di distribuzione al pubblico di farmaci, in possesso del codice identificativo univoco previsto dal DM 15/07/2004 (cd. “parafarmacie”)
  • iscritti agli Albi professionali degli psicologi (L. n. 56/89)
  • iscritti agli Albi professionali degli infermieri (DM n. 739/94)
  • iscritti agli Albi professionali delle ostetriche/i (DM n. 740/94)
  • iscritti agli Albi professionali dei tecnici sanitari di radiologia medica (DM n. 746/94)
  • esercenti l’arte sanitaria ausiliaria di ottico, che hanno effettuato la comunicazione al Ministero della Salute di cui agli artt. 11 c. 7 e 13 DLgs. n. 46/97
  • iscritti agli Albi professionali dei veterinari, in relazione ai dati delle spese veterinarie sostenute dalle persone fisiche e riguardanti le tipologie di animali individuate dal DM 289/2001 (animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o per la pratica sportiva)

Tale obbligo si riferisce a tutte le operazioni effettuate  a partire dal primo gennaio 2016 e che dovranno essere comunicate all’agenzia delle entrate entro il 31.01.2017.
Per poter adempiere a tale obbligo è necessario richiedere le proprie credenziali al portare TESSERA SANITARIA entro il 31 ottobre 2016.
E’ notizia dell’ultima ora che per quanto riguarda gli ottici ci saranno delle semplificazioni. Per tale soggetti è richiesto l’invio dei dati relativi alle fatture emesse e non degli scontrini parlanti, vista l’impossibilità a recuperare i dati dei clienti serviti nel corso del 2016. Allo stesso tempo si chiede massima collaborazione, laddove possibile, comunicando il maggior numero di dati afferenti gli scontrini parlanti emessi dalla data di entrata in vigore del decreto.
dott.ssa Daniela Orgiu – AREA CONTABILE E FISCALE
 

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