Senza sanzioni i pagamenti rateali proseguiti dagli eredi

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Con la circolare n.29/E/2015 l’Agenzia delle entrate ha fornito utili indicazioni per tutte quelle situazioni nelle quali gli eredi di un contribuente si trovino, in caso di accettazione dell’eredità, a dover proseguire il pagamento rateale promosso dal de cuius.
Se è infatti pacifico che le obbligazioni relative al pagamento delle sanzioni amministrativo-tributarie non sono trasmissibili agli eredi (principio di intrasmissibilità sancito dall’articolo 8, D.Lgs. 472/1997), alcuni dubbi erano sorti in merito all’applicabilità di tale concetto nelle ipotesi in cui il decesso del contribuente fosse intervenuto mentre era in corso il pagamento del piano di rateazione delle somme dovute in base ad un istituto definitorio dell’accertamento (ad esempio acquiescenza, accertamento con adesione, definizione dell’invito al contraddittorio, definizione del verbale di constatazione) ovvero degli istituti deflativi del contenzioso (reclamo-mediazione e conciliazione giudiziale). Allo stesso modo era dubbio il caso della trasmissibilità con riferimento alle somme dovute a titolo di sanzione per il ritardo nel pagamento delle rate ovvero in caso di decadenza dal beneficio del piano di rateazione.
Sul tema interviene come detto l’agenzia delle entrate precisando che:
• qualora nel corso di una rateazione si verifichi il decesso del contribuente, in relazione alle residue rate ancora da versare, la competente struttura non potrà chiedere agli eredi il pagamento delle somme ancora dovute a titolo di sanzione;
• è altresì escluso il versamento delle somme dovute a titolo di sanzione per il ritardo nel pagamento delle rate ovvero in caso di decadenza dal beneficio del piano di rateazione;
• anche in relazione ai termini di pagamento delle rate scadenti successivamente al decesso del contribuente, che, per quanto sopra precisato, dovranno includere solo gli importi dovuti a titolo di imposta e interessi, può trovare applicazione la regola generale di cui all’articolo 65, D.P.R. 600/1973 che prevede la proroga di sei mesi in favore degli eredi di tutti i termini pendenti alla data della morte del contribuente o scadenti entro quattro mesi da essa;
• è facoltà degli eredi estinguere il debito tributario residuo in unica soluzione.
Sotto il profilo metodologico, quindi, una volta che l’Ufficio acquisisce la notizia del decesso del debitore direttamente o su comunicazione degli eredi, provvederà a predisporre e comunicare alle parti interessate il computo dei nuovi importi delle rate dovute al netto delle sanzioni gravanti sul de cuius.
Restano ovviamente a carico degli eredi le sanzioni relative alle rate scadute e non pagate dai medesimi dopo la morte del de cuius.
 
Dott.Roberto Pinna – AREA CONTABILE E FISCALE

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