SCHEDA CARBURANTE ANCORA AMMESSA SINO AL 31 DICEMBRE 2018

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Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legge che proroga, dal 1° luglio 2018 al 1° gennaio 2019, il termine di entrata in vigore degli obblighi di fatturazione elettronica per le cessioni di carburante.

Le ulteriori misure in materia fiscale, annunciate nei giorni scorsi dal Vicepremier e Ministro dello Sviluppo economico, del Lavoro e delle politiche sociali Luigi Di Maio, saranno oggetto di un successivo decreto.
Il rinvio degli obblighi di fatturazione elettronica per le cessioni di carburante non dovrebbe far venir meno la possibilità, per i distributori che si siano attrezzati tecnologicamente entro il 30 giugno 2018, di emettere fattura elettronica su base facoltativa o su richiesta del cliente.
D’altra parte l’Agenzia delle Entrate, con un comunicato stampa del 14 giugno 2018, aveva rimarcato la tempestiva messa a disposizione di tutti i servizi necessari alla generazione e alla ricezione delle fatture elettroniche, nonché di essersi confrontata con tutte le associazioni di categoria coinvolte e aver fornito i primi chiarimenti sul punto con la circolare n. 8/2018.
Per chi non intendesse gestire gli acquisti con la fattura elettronica, però, continuerà ad essere ammesso l’utilizzo della scheda carburante oppure l’esclusivo utilizzo di carte di credito, bancomat o di altre carte prepagate laddove questa modalità rappresenti solamente l’alternativa all’adozione della scheda carburante.
La proroga definita ieri dal Governo non incide, tuttavia, su un ulteriore obbligo la cui entrata in vigore è prevista il 1° luglio 2018, vale a dire:
– l’obbligo di fatturazione elettronica per le prestazioni dei subappaltatori che operano in una filiera di imprese nel quadro di contratti di appalto stipulati con la P.A..
Inoltre, resta ferma dal 1° luglio 2018 la necessità di effettuare il pagamento per gli acquisti di carburante per autotrazione utilizzando mezzi “tracciabili” quali carte di credito, carte di debito, altre carte di pagamento ovvero bonifici, assegni o l’addebito diretto su conto corrente, sia ai fini della documentazione del costo che ai fini della detrazione dell’IVA.
In attesa del documento di prassi, annunciato nella circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 8/2018, sono ancora molti i dubbi interpretativi esistenti.
Fonte: Banca dati Eutekne.it 

 
Dott.Roberto Pinna – AREA CONTABILE E FISCALE

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