Riforma del sistema pensionistico – Introduzione della c.d. "quota 100"

  • Categoria dell'articolo:Novità

Novità del DL 4/2019 (circ. INPS 29.1.2019 n. 11 e messaggio INPS 29.1.2019 n. 395

L’art. 14 del DL 28.1.2019 n. 4 (pubblicato sulla G.U. 28.1.2019 n. 23) concede – in via sperimentale per il triennio 2019-2021 – ai lavoratori iscritti alle gestioni INPS e in possesso di un’età anagrafica almeno pari a 62 anni e un’anzianità contributiva almeno pari a 38 anni, di accedere al trattamento pensionistico anticipato “quota 100”.

L’INPS ha fornito le prime indicazioni operative in materia e successivamente lo stesso Istituto previdenziale ha comunicato il pronto rilascio della procedura telematica per la presentazione delle relative domande.

Requisiti 

Il provvedimento in argomento stabilisce che il nuovo trattamento pensionistico con “quota 100” possa essere concesso, per il triennio 2019-2021, a lavoratori:

  • iscritti all’Assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall’INPS, nonché alla Gestione separata;
  • con un’età anagrafica almeno pari a 62 anni;
  • con un’anzianità contributiva almeno pari a 38 anni.

Il requisito contributivo può essere ottenuto anche avvalendosi dell’istituto del cumulo della contribuzione. Si possono però sommare soltanto i periodi assicurativi non coincidenti, accreditati nelle gestioni amministrate dall’INPS. Sono quindi esclusi i contributi accreditati presso le gestioni previdenziali dei liberi professionisti.

I requisiti per la “quota 100” possono essere maturati sino al 31.12.2021; pertanto, coloro che matureranno i requisiti successivamente a tale data non potranno accedere al trattamento anticipato, mentre, qualora la maturazione avvenga entro il 31.12.2021, i soggetti interessati potranno chiedere il trattamento anche successivamente.

Incumulabilità con i redditi da lavoro

Secondo il dettato normativo (art. 14 co. 3 del DL 4/2019), la pensione “quota 100” non è cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della prestazione, e fino alla maturazione dei requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, a eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000,00 euro lordi annui.

Sul punto, l’INPS, ha confermato la totale incumulabilità della “pensione quota 100” con i redditi da lavoro dipendente o autonomo. L’unica eccezione è dunque prevista per i redditi derivanti da lavoro autonomo occasionale nel limite di 5.000,00 euro lordi annui. 

L’Istituto previdenziale ha altresì chiarito che il conseguimento di redditi derivanti da qualsiasi attività di lavoro autonomo o dipendente svolta nel periodo compreso tra la decorrenza della pensione e la data di perfezionamento della pensione di vecchiaia prevista nella gestione a carico della quale è stata liquidata la pensione “quota 100”, comporta la sospensione dell’erogazione del trattamento pensionistico nell’anno di produzione dei predetti redditi.

Analoga sospensione avverrà anche nei casi di produzione del reddito di lavoro autonomo occasionale con importo superiore al predetto limite di 5.000,00 euro annui.

I titolari di pensione “quota 100” devono dare immediata comunicazione all’INPS dello svolgimento di qualsiasi attività lavorativa diversa da quella autonoma occasionale dalla quale derivi un reddito pari o inferiore a 5.000,00 euro lordi annui. 

In seguito, l’Istituto previdenziale provvederà alla sospensione del trattamento pensionistico, mentre le rate di pensione indebitamente corrisposte verranno recuperate ai sensi dell’art. 2033 c.c.

Presentazione della domanda

L’INPS ha comunicato le modalità di presentazione delle domande per richiedere l’accesso all’anticipo pensionistico c.d. “quota 100”, riservata ai soggetti con almeno 62 anni di età e 38 anni di contributi e, con l’occasione, anche per l’accesso alla pensione anticipata “ordinaria” e alla c.d. “opzione donna”.

Operativamente, il lavoratore che ha maturato i requisiti richiesti può – previo possesso del PIN rilasciato dall’INPS, la SPID o la Carta nazionale dei servizi – compilare e inviare la domanda telematica di accesso alla pensione tramite la funzionalità disponibile fra i servizi on line del sito www.inps.it.

Decorrenza del trattamento

Secondo quanto previsto dalla nuova normativa, la decorrenza della pensione con “quota 100” non è immediata, bensì differita rispetto alla data di maturazione dei requisiti per il trattamento pensionistico.

In pratica, l’art. 14 del DL 4/2019 prevede specifici periodi di attesa – le c.d. “finestre” – che differiscono per i lavoratori del settore privato e per quelli del pubblico impiego.

Con riferimento al settore privato, per coloro che hanno maturato i requisiti previsti per la pensione “quota 100” entro il 31.12.2018, il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico scatta dall’1.4.2019, mentre, se la maturazione dei requisiti avviene dall’1.1.2019, il diritto decorre trascorsi 3 mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi.

Invece, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni che maturano i requisiti previsti entro il 29.1.2019 (ossia, entro la data di entrata in vigore del DL 4/2019), conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico “quota 100” dall’1.8.2019, previa presentazione della domanda di collocamento a riposo con un preavviso di 6 mesi.

Invece, qualora la maturazione dei requisiti avvenga successivamente al 29.1.2019, il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico scatta trascorsi 6 mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi e comunque non prima del 1.8.2019, sempre previa presentazione della domanda di collocamento a riposo con un preavviso di 6 mesi.

Infine, sempre nell’ambito del pubblico impiego, il provvedimento in esame prevede per i dipendenti del comparto Scuola l’applicazione della c.d. “finestra unica annuale”, come prevista all’art. 59 co. 9 della L. 449/97.

Fonte: banca dati Eutekne, Il Sole24Ore

Team – AREA LAVORO

Condividi