Obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi in vigore dall'1.7.2019

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Commercianti al minuto con volume d’affari superiore a 400.000,00 euro – Obbligo di trasmissione in vigore dall’1.7.2019 – Modalità di determinazione del volume d’affari (ris. Agenzia delle Entrate 8.5.2019 n. 47)

Con la ris. 8.5.2019 n. 47 , l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito ai criteri di individuazione dei soggetti passivi IVA che saranno tenuti ad adempiere l’obbligo di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi già a partire dall’1.7.2019.
Quadro normativo
L’art. 2 co. 1 del DLgs. 127/2015 prevede che, a partire dall’1.1.2020, la generalità dei soggetti passivi IVA che effettuano operazioni nell’ambito del commercio al minuto saranno tenuti a memorizzare elettronicamente e a trasmettere in via telematica i dati dei corrispettivi giornalieri all’Agenzia delle Entrate.
Il medesimo art. 2 dispone che l’obbligo è introdotto in via anticipata, dall’1.7.2019, per i soggetti che effettuano le citate operazioni e che hanno realizzato un volume d’affari superiore a 400.000,00 euro.
Riferimento al volume d’affari complessivo
Con la ris. 47/2019, l’Agenzia ha chiarito che l’eventuale superamento del limite di 400.000,00 euro deve essere verificato tenendo conto del volume d’affari complessivo del soggetto passivo IVA, non essendo possibile fare riferimento soltanto a una o più delle sue attività.
Pertanto, contrariamente a quanto ipotizzato e auspicato dagli operatori e dalle associazioni di categoria, non potranno considerarsi esclusi dall’applicazione anticipata dell’obbligo di invio dei corrispettivi i soggetti con volume d’affari complessivo superiore a 400.000,00 euro derivante in via principale da operazioni soggette a fatturazione e soltanto in via secondaria da operazioni di cui all’art. 22 del DPR 633/72. 
Secondo l’Agenzia, infatti, poiché l’art. 2 co. 1 del DLgs. 127/2015 dispone l’obbligo anticipato per i “soggetti con un volume d’affari superiore a euro 400.000“, senza ulteriori specificazioni, non può che farsi riferimento alla nozione di volume d’affari contenuta nell’art. 20 del DPR 633/72, corrispondente all’ammontare complessivo delle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate dal soggetto passivo, registrate o soggette a registrazione nell’anno solare.
Attività avviate nel 2019 escluse dall’obbligo anticipato
La ris. 47/2019 precisa altresì che:
– il volume d’affari da considerare è quello relativo al 2018; 
– di conseguenza, le attività iniziate nel corso del 2019 sono automaticamente escluse dall’obbligo per il 2019, ferma restando la possibilità di memorizzare e inviare i corrispettivi su base volontaria.
Soggetti esonerati
La definizione delle ipotesi di esonero dall’obbligo di invio dei corrispettivi è demandata a due decreti ministeriali che, in base alle anticipazioni fornite alla stampa specializzata, dovrebbero essere emanati in tempi brevi. 
Modalità di memorizzazione e trasmissione dei dati
Per quanto concerne le modalità di memorizzazione e invio dei dati, i soggetti interessati potranno utilizzare i registratori telematici o la procedura web gratuita che verrà attività dall’Agenzia delle Entrate e che, secondo le anticipazioni, potrebbe essere messa a disposizione in forma di “app”

Fonti: Il Sole – 24 Ore, 9.5.2019, p. 21, La Settimana in breve di banca dati Eutekne

Dott. Roberto Pinna – AREA CONTABILE E FISCALE

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