Nuovo adempimento per i medici entro il 31 gennaio

  • Categoria dell'articolo:Novità

L’INVIO DELLE SPESE SANITARIE PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO 730: IL NUOVO ADEMPIMENTO
Il Mef con il Decreto 31 luglio 2015 ha reso note le modalità relative alla trasmissione dei dati delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria, ossia, il nuovo adempimento stabilito dal comma 3 dell’articolo 3, D.Lgs. 175/2014, in base al quale i soggetti che erogano prestazioni sanitarie devono rendere disponibili all’Agenzia delle Entrate alcune informazioni inerenti a tali spese.
Ai sensi del comma 3 del citato articolo 3, i soggetti interessati alla trasmissione dei dati al Sistema Tessera Sanitaria sono rispettivamente:

  1. le farmacie pubbliche e private;
  2. le aziende sanitarie locali, aziende ospedaliere, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, policlinici universitari, presidi di specialistica ambulatoriale, strutture per l’erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa, altri presidi e strutture accreditati per l’erogazione dei servizi sanitari;
  3. i medici e odontoiatri.

In specifico per i medici e odontoiatri, come indicato nell’allegato A del citato decreto, rientrano tra le prestazioni oggetto di comunicazione quanto di seguito riportato:

  • spese per prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale esclusi gli interventi di chirurgia estetica;
  • visite mediche generiche e specialistiche o prestazioni diagnostiche e strumentali;
  • prestazioni chirurgiche ad esclusione della chirurgia estetica;
  • interventi di chirurgia estetica ambulatoriali o ospedalieri;
  • certificazioni mediche;
  • altre spese sanitarie non comprese nell’elenco.

Come emerge dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate Prot. n. 103408/2015 del 31 luglio 2015, per ciascuna spesa o rimborso i dati da comunicare al Sistema Tessera Sanitaria sono:

  • codice fiscale del contribuente o del familiare a carico cui si riferisce la spesa o il rimborso;
  • codice fiscale o partita Iva e cognome e nome o denominazione del soggetto di cui all’articolo 3, comma 3 D.Lgs. 175/2014;
  • data del documento fiscale che attesta la spesa;
  • tipologia della spesa;
  • importo della spesa o del rimborso;
  • data del rimborso

Per quanto concerne la tempistica di trasmissione, si fa presente che la stessa deve essere effettuata entro e non oltre il mese di gennaio dell’anno successivo a quello della spesa da parte del contribuente.
Per l’anno 2015, le spese oggetto di monitoraggio sono quelle sostenute a partire dalla data del 1° ottobre 2015, con il conseguente obbligo di comunicazione entro il 31 gennaio 2016 in relazione alle spese sanitarie sostenute a decorrere da tale data e fino al 31 dicembre 2015.
Come precisato dal Mef nel citato Decreto, i dati possono essere trasmessi anche tramite le associazioni di categoria e i soggetti terzi abilitati all’invio telematico.
Dott.Roberto Pinna – AREA CONTABILE E FISCALE

Condividi