NOVITA' RIMBORSI – 5 ipotesi

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1) Versamento a Comune incompetente
Il decreto (v.articolo del 09.05) disciplina l’ipotesi del versamento erroneamente effettuato dal contribuente a un ente locale incompetente.
Le disposizioni in questione intervengono al fine di risolvere le criticità` che si sono manifestate negli anni pregressi, durante i quali i Comuni che non avevano ricevuto le somme dei tributi di loro pertinenza procedevano alla notifica di avvisi di accertamento e si rifiutavano di annullare in autotutela gli avvisi stessi nonostante che il contribuente avesse dimostrato di aver effettuato il versamento, anche se a un Comune incompetente.
Tale criticità era dovuta anche alla circostanza che quest’ultimo Comune non riversava le somme al Comune competente, fondando tale comportamento proprio sulla mancanza di una norma specifica che gli imponesse il riversamento.
Il contribuente, pertanto, era costretto a proporre istanza di rimborso al Comune incompetente e contestualmente a regolarizzare la propria posizione, pagando anche sanzioni e interessi, nei confronti del Comune competente.
Adempimenti del contribuente
Il contribuente, laddove si sia accorto di avere effettuato un versamento a un Comune incompetente, invia una semplice comunicazione sia al Comune competente, sia a quello incompetente, indicando:

  1. gli estremi del versamento
  2. l’importo versato
  3. i dati catastali dell’immobile cui si riferisce il versamento
  4. l’ente locale destinatario delle somme
  5. l’ente locale che ha ricevuto erroneamente il versamento.

Nella fase di prima applicazione e, quindi, per i versamenti già effettuati, i contribuenti che non hanno presentato la comunicazione in discorso, vi provvedono osservando le stesse indicazioni appena menzionate.
Adempimenti dell’ente locale
L’ente locale, nel momento in cui viene a conoscenza dell’errato versamento, procede direttamente, entro il termine di 180 giorni, al riversamento all’ente locale competente delle somme indebitamente percepite.
Tale evenienza si può verificare non solo quando è il contribuente stesso a segnalare la circostanza di aver effettuato un errato versamento, ma anche quando è il Comune stesso ad avvedersi in via autonoma di aver ricevuto un versamento non di propria competenza.
 
2) Versamento in misura superiore al dovuto al Comune competente
Il decreto disciplina le ipotesi relative a versamenti effettuati, sempre con decorrenza dal 1º gennaio 2012, in misura superiore all’importo dovuto.
Il contribuente in questo particolare casistica deve presentare un’apposita istanza di rimborso all’ente locale sia nel caso di versamento di competenza del Comune, sia nel caso di versamento di competenza dell’Erario, come può avvenire per l’IMU quota Stato e per la maggiorazione TARES.
La legge Finanziaria 2007 (art. 1, comma 164, Legge 27 dicembre 2006, n. 296), dispone che il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di 5 anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.
Modalità` di rimborso
Ai fini dell’ottenimento del rimborso relativo a somme versate allo Stato, il contribuente deve indicare nella propria istanza – oltre ai dati elencati nel paragrafo precedente – anche il proprio codice IBAN.
Nel caso in cui il contribuente – Persona fisica non possieda IBAN, gli altri strumenti che possono essere utilizzati per il rimborso sono l’assegno circolare emesso da Banca d’Italia o il contante da riscuotere presso la sede di Banca d’Italia più vicina al domicilio indicato dall’interessato.
La circolare del Dipartimento delle Finanze precisa, altresì, che l’esigenza di presentare l’istanza di rimborso al Comune è dettata dalla circostanza che, anche nell’ipotesi di errato versamento nei confronti dello Stato, l’ente locale è l’unico soggetto legittimato alla verifica dell’esatto assolvimento dell’obbligo tributario da parte dei soggetti passivi.
Adempimenti dell’ente locale
L’ente locale, una volta ricevute le istanze, procede alla verifica della fondatezza delle stesse, completando tale fase istruttoria entro 180 giorni dal ricevimento delle istanze e dandone contestuale comunicazione al contribuente.
 
3) Versamento allo Stato di una somma spettante al Comune
Il decreto disciplina un’ipotesi particolare che si verifica nel caso in cui il contribuente abbia:

  • versato allo Stato una somma di spettanza dell’ente locale;
  • regolarizzato contestualmente la sua posizione nei confronti dello stesso ente locale con successivo versamento.

In tale ipotesi, il contribuente deve presentare un’istanza di rimborso al Comune, perché ha versato due volte la stessa somma, per la medesima obbligazione.
Attenzione
Va ricordato che:

  • anche tale istanza deve essere presentata entro il termine di 5 anni dal giorno del versamento; ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione;
  • il contribuente deve inserire, oltre ai consueti dati identificativi, anche il proprio codice IBAN e che, in mancanza, possono essere utilizzati per il rimborso l’assegno circolare emesso da Banca d’Italia o il contante da riscuotere presso la sede di Banca d’Italia più vicina al domicilio indicato dall’interessato.

Adempimenti dell’ente locale
Poiché è il contribuente creditore nei confronti dello Stato, si verificano le stesse condizioni gia` esaminate nei paragrafi precedenti; pertanto, valgono le stesse indicazioni che sono state fornite relativamente all’istruttoria e alle comunicazioni da parte del Comune nonché alla procedura di rimborso nei confronti del contribuente.
 
4) Versamento alla Stato di una somma che al Comune non dà luogo a rimborsi.
Il decreto passa in rassegna l’ipotesi che si verifica nel caso in cui sia stata versato allo Stato una somma spettante al Comune. Ciò che distingue la fattispecie in discorso é che i versamenti erronei non hanno comportato somme da restituire ma il contribuente ha corrisposto l’esatto importo dovuto ad un ente diverso da quello competente.
In questo caso il decreto e la circolare della Finanze n.1/DF/2016 prevedono che il contribuente presenti al Comune una semplice comunicazione in cui rappresenta la circostanza di aver versato l’esatto importo allo Stato anziché al Comune.
L’ente locale procede all’istruttoria delle comunicazioni inoltrate dai contribuenti per verificarne la fondatezza, completando tale fase istruttoria entro 180 giorni dal ricevimento delle stesse e dandone contestuale comunicazione al contribuente.
Nel caso di esito positivo dell’istruttoria, l’ente locale comunica al MEF, mediante modalità telematiche l’importo totale e la quota versata all’erario ma di pertinenza del Comune.
L’ente locale può, comunque attivare autonomamente l’istruttoria e adottare i conseguenti provvedimenti, sulla base delle evidenze emerse nell’ambito delle attività di controllo del tributo.
 
5) Versamento al Comune di una somma spettante allo Stato che non dà luogo a rimborsi
Anche l’ipotesi in cui, diversamente da quella appena esaminata al paragrafo precedente, sia stata versata all’ente locale una somma spettante allo Stato e che tale versamento non comporti comunque somme da restituire, poiché il contribuente ha corrisposto l’esatto importo dovuto.
In questa ipotesi il contribuente deve presentare al Comune una semplice comunicazione in cui rappresenta la circostanza di aver versato l’esatto importo al Comune invece che allo Stato.
Adempimenti dell’ente locale
L’ente locale procede all’istruttoria delle comunicazioni inoltrate dai contribuenti per verificarne la fondatezza, completando tale fase istruttoria entro 180 giorni dal ricevimento delle stesse e dandone contestuale comunicazione al contribuente.
Nel caso di esito positivo dell’istruttoria, l’ente locale comunica al MEF, mediante modalità telematiche, l’importo totale e la quota versata dal contribuente all’ente stesso, ma di pertinenza dell’erario.
L’ente locale può, comunque attivare autonomamente l’istruttoria e adottare i conseguenti provvedimenti, sulla base delle evidenze emerse nell’ambito delle attività di controllo del tributo.
 
Dott. Roberto Pinna – Area contabile e fiscale
 
 

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