La riforma delle procedure concorsuali potrebbe essere approvata dal prossimo Consiglio dei Ministri

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INTRODOTTE NOVITA’ IMPORTANTI al nuovo Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza (DLgs. di attuazione della L. n. 155/2017), dopo il passaggio in preconsiglio dell’8 gennaio 2019, potrebbe essere sottoposto oggi o domani al Consiglio dei Ministri per l’approvazione finale.

Lo schema di decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri l’8 novembre 2018, il successivo 14 novembre è stato trasmesso alle Camere per l’acquisizione dei pareri da parte delle Commissioni competenti che, favorevoli alla bozza, hanno espresso alcune condizioni e osservazioni per gran parte accolte nella nuova versione del decreto.

Tra le varie modifiche al testo, emerge, all’art. 4 comma 3, un’estensione dell’obbligo di collaborazione dei creditori nei confronti dei soggetti coinvolti nella procedura (debitore, soggetti preposti alla procedura di allerta e di composizione della crisi, organi nominati dall’autorità giudiziaria nelle diverse procedure di regolazione della crisi).

In attuazione del principio di cui all’art. 4, comma 1, lett. a), della legge delega n. 155/2017, all’art. 12 viene ridefinito il perimetro degli strumenti di allerta, dal quale sono state escluse le imprese assoggettate a liquidazione coatta amministrativa (banche, imprese di intermediazione finanziaria, assicuratrici, ecc.) soggette a specifici regimi di vigilanza.

La nuova formulazione dell’art. 13, sugli indicatori della crisi, stabilisce che costituiscono indici significativi – in luogo del rapporto tra flusso di cassa e attivo, tra patrimonio netto e passivo, tra oneri finanziari e ricavi – quelli che misurano la sostenibilità degli oneri dell’indebitamento con i flussi di cassa che l’impresa è in grado di generare e l’adeguatezza dei mezzi propri rispetto a quelli di terzi.

All’art. 17 sono state introdotte maggiori garanzie di indipendenza per i componenti del collegio degli esperti dell’Organismo di composizione della crisi d’impresa.
Con particolare riferimento alle misure premiali previste per l’imprenditore, l’art. 25 al comma 2 nella nuova formulazione “incentiva” la condotta del debitore che si è in concreto attivato per la tempestiva gestione della situazione di crisi, attraverso una riduzione della pena, purché sia assicurato il soddisfacimento di almeno un quinto dell’ammontare dei debiti chirografari e il danno non superi i due milioni di euro.

All’art. 26, al fine di combattere condotte elusive (e risolvendo un contrasto interpretativo), è stato previsto che il trasferimento del centro degli interessi dell’imprenditore all’estero non esclude la giurisdizione italiana, se avvenuto nell’anno antecedente il deposito della domanda di regolazione concordata della crisi o della insolvenza o di apertura della liquidazione giudiziale, ovvero dopo l’inizio della procedura di composizione assistita della crisi, se anteriore.

Viene espressamente previsto, con l’aggiunta del comma 6 dell’art. 44, che gli accordi di ristrutturazione dei debiti, contestualmente al deposito, siano pubblicati nel Registro delle imprese ed acquistino efficacia sin da quel momento; di ciò si trova conferma anche nel successivo art. 48 comma 4, trattando in materia di opposizione entro trenta giorni dall’iscrizione nel registro delle imprese.

In sede di disciplina degli effetti della domanda di accesso al concordato preventivo, si è espressamente eliminato dalla rubrica dell’art. 46 il riferimento al giudizio per l’omologazione degli accordi di ristrutturazione, sottolineandosi che la domanda di omologazione non comporta alcun limite o vincolo ai poteri gestori del debitore. Inoltre, si è precisato che per effetto della domanda di accesso al concordato i creditori non possono acquisire diritti di prelazione opponibili alla massa.

Novità anche sui piani attestati di risanamento

Nella nuova disciplina degli accordi sui piani attestati di risanamento ex art. 56 la legittimazione viene riconosciuta all’imprenditore in stato di crisi o di insolvenza, eliminando il riferimento agli imprenditori non commerciali, in quanto il beneficio dell’esenzione dell’azione revocatoria può essere riservato solo a coloro che sono assoggettabili alla liquidazione giudiziale.

Viene ampliata, all’art. 57, la legittimazione alla stipulazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti soggetti all’omologazione, che viene estesa anche all’imprenditore non commerciale (non invece all’imprenditore minore), ed inoltre si specifica che gli accordi sono soggetti all’omologazione ex art. 44.

Nella disciplina della transazione fiscale ex art. 63 viene aggiunto al comma 2 un capoverso, in cui si introduce, ai fini dell’omologazione ex art. 48 comma 5, il termine di 60 giorni dal deposito per l’adesione alla proposta di transazione fiscale da parte dell’amministrazione finanziaria.

Con riferimento al concordato preventivo in continuità diretta, all’art. 84, il periodo di tempo previsto per il mantenimento del livello occupazionale è ridotto ad un anno, al fine di evitare – secondo la Commissione – che la disposizione abbia un effetto disincentivante.

Fonte: banc dati Eutekne

Dott.Roberto Pinna – AREA SOCIETARIA E CONCORSUALE

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