Incentivi per le assunzioni nel Mezzogiorno fino al 2020

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L’art. 1 comma 247 della L. 145/2018 (legge di bilancio 2019) ha prorogato per altri due anni, nel limite complessivo di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, le agevolazioni alle assunzioni per i datori di lavoro con sede di lavoro in particolari Regioni del Sud e già previste per lo scorso anno dalla legge di bilancio 2018.

Sono interessati tutti i datori di lavoro privati che assumono lavoratori presso le sedi aziendali ubicate nelle Regioni “meno sviluppate” Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia e nelle Regioni “in transizione” Abruzzo, Molise, Sardegna, indipendentemente dalla residenza della persona da assumere e dalla sede legale del datore di lavoro.

L’incentivo è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, per un importo massimo di 8.060 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile per 12 mensilità e fruibile, a pena di decadenza, entro il termine del 28 febbraio 2021. La soglia massima di esonero è dunque pari a 671,66 euro su base mensile (8.060/12), ossia pari a 21,66 euro al giorno (euro 671,66/31).

Il massimale dell’agevolazione deve essere proporzionalmente ridotto in ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale.

Sono interessate allo sgravio le assunzioni con lavoratori di età compresa tra i 16 anni e 34 anni di età (34 anni e 364 giorni), disoccupati, che abbiano registrato lo stato di disoccupazione presso un Centro per l’Impiego, e lavoratori over 35 anni disoccupati, privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi.

Relativamente al requisito della disoccupazione occorre non aver prestato attività lavorativa di natura subordinata della durata di almeno sei mesi nel periodo che precede l’assunzione agevolata, ovvero non aver svolto attività di lavoro autonomo o parasubordinato dalla quale sia derivato un reddito inferiore al reddito annuale minimo personale escluso da imposizione fiscale.

Sono incentivabili le assunzioni e le trasformazioni a tempo indeterminato – anche a scopo di somministrazione – nonché i rapporti di apprendistato professionalizzante. L’incentivo in argomento è altresì riconoscibile per i rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo con una cooperativa di lavoro.

Rimangono invece esclusi dal beneficio i contratti di lavoro domestico, i rapporti di lavoro intermittente e i contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, e quelli di alta formazione e di ricerca.

È inoltre possibile fruire del beneficio nel rispetto dei limiti stabiliti in materia di aiuti di stato in regime “de minimis”. Tuttavia tale ultimo limite può essere superato in caso di assunzione di lavoratori di età compresa tra i 25 e i 34 anni di età e solo quando, in aggiunta all’incremento occupazionale netto (rispetto alla media dei lavoratori occupati nei 12 mesi precedenti), ricorra una delle seguenti condizioni: il lavoratore sia privo di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi; il lavoratore non sia in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di una qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale; il lavoratore abbia completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non abbia ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito; il lavoratore sia assunto in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato, ovvero sia assunto in settori economici in cui sia riscontrato il richiamato differenziale nella misura di almeno il 25%.

Per il diritto allo sgravio il datore di lavoro inoltra all’INPS, tramite il modulo apposito reperibile on line e disponibile all’interno dell’applicazione “DiResCo” una domanda preliminare di ammissione all’incentivo, indicando i riferimenti necessari. L’INPS, una volta accertati i requisiti calcola l’importo dell’incentivo spettante e ne informa il datore di lavoro che entro dieci giorni di calendario ha l’onere di comunicare, a pena di decadenza, l’avvenuta assunzione.

Fonte: banca dati Eutekne

Staff – AREA LAVORO

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