Ai fini della realizzazione del reato di dichiarazione fraudolenta tramite fatture o altri documenti per operazioni inesistenti è che l’agente, cioè il dichiarante, si avvalga effettivamente di tale documentazione falsa, in ciò, appunto, consistendo la condotta prevista dall’art. 2 del DLgs. 74/2000.
Conseguenza ineludibile di tali argomentazioni è il principio per cui è necessaria la preesistenza della documentazione falsa rispetto alla dichiarazione mendace. Ciò anche considerando che il momento consumativo del reato in esame viene individuato proprio nella presentazione della dichiarazione ai competenti uffici tributari (Cass. n. 16459/2017).
Per evitare l’integrazione del reato, allorquando un’operazione per la quale sia stata emessa fattura, successivamente alla registrazione, viene meno in tutto o in parte o se ne riduce l’ammontare imponibile, è possibile procedere alla rettifica della fattura medesima quando sia intervenuta la risoluzione, la rescissione, l’annullamento o la dichiarazione di nullità del rapporto sottostante (circostanza che nel caso di specie non si era verificata).
Dott.Roberto Pinna