Esonero dall’e-fattura per chi trasmette al Sistema TS i dati del 2019

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Saranno esclusi dagli obblighi di fatturazione elettronica, per il periodo d’imposta 2019, i soggetti passivi IVA obbligati all’invio del dati al Sistema tessera sanitaria (TS), limitatamente ai soli dati trasmessi.
Questo e altri correttivi alla disciplina della fatturazione elettronica e alla trasmissione telematica dei corrispettivi sono stati definiti dal Senato, con l’approvazione del Ddl. di conversione del DL 119/2018, che passa quindi ora all’esame della Camera. La conversione in legge dovrà essere ultimata entro il 22 dicembre 2018.
Per quanto riguarda l’esonero dalla trasmissione delle fatture, le cui informazioni sono già oggetto di comunicazione al Sistema TS, si tratta di una replica dell’esclusione già oggi prevista (almeno parzialmente) per il c.d. “spesometro”, tale per cui l’Amministrazione non può richiedere al contribuente informazioni delle quali è già in possesso. I soggetti che potranno beneficiare dell’esonero sono ad esempio: gli iscritti all’albo dei Medici chirurghi e odontoiatri, le farmacie pubbliche e private, le parafarmacie, gli psicologi, gli infermieri, gli ottici, i veterinari.
Una disposizione riguarda poi gli operatori che offrono servizi di pubblica utilità (telecomunicazioni e gestione dei rifiuti), individuando specifiche regole tecniche per le fatture elettroniche riferite a contratti stipulati con i consumatori finali prima del 1° gennaio 2005.
Nella prospettiva dell’entrata in vigore dell’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi, viene inoltre prevista la possibilità, per i soggetti del settore sanitario, di trasmettere la totalità dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri direttamente al Sistema tessera sanitaria.
Ferma restando l’emanazione di un decreto attuativo dei Ministeri competenti e la necessità di audire il Garante per la privacy, quanto descritto consentirà a coloro che effettuano operazioni non soggette agli obblighi di fatturazione (ad esempio, i farmacisti) di coniugare l’obbligo di comunicazione dei dati al Sistema TS con gli obblighi di trasmissione telematica dei corrispettivi all’Agenzia delle Entrate (a decorrere dal 1° luglio 2019 per i soggetti con volume d’affari superiore a 400.000 euro, dal 1° gennaio 2020 per gli altri operatori).
In coerenza col fatto che la memorizzazione elettronica dei corrispettivi andrà a sostituire gli obblighi di registrazione ex art. 24 del DPR 633/72, un’ulteriore modifica inserita in sede di conversione in legge del DL 119/2018 introduce la possibilità di conservazione del registro dei corrispettivi esclusivamente in formato elettronico.
Fonte: banca dati Eutekne
Dott.Roberto Pinna, Dott.ssa Gabriella Manca, Dott.ssa Daniela Orgiu – AREA CONTABILE E FISCALE