Dimissioni on line – INPS

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L’art. 26 del DLgs. 14.9.2015 n. 151, stabilisce che le dimissioni e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro devono essere effettuate, a pena di inefficacia, esclusivamente con apposite procedure telematiche utilizzando uno specifico modulo resi disponibili dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali attraverso il sito www.lavoro.gov.it e trasmessi al datore di lavoro e alla Direzione territoriale del lavoro competente con le modalità definite dal DM 15.12.2015.

In ogni caso, entro 7 giorni dalla data di trasmissione del modulo il lavoratore ha la facoltà di revocare le dimissioni e la risoluzione consensuale con le medesime modalità.

Casi di esclusione

La norma in esame prevede che tale procedura on line sia obbligatoria per la generalità dei lavoratori, fatta eccezione per:

  • i rapporti alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ex art. 1 co. 2 del DLgs. 30.3.2001 n. 165;
  • i rapporti di lavoro domestico (a meno che si tratti di un lavoratore domestico in somministrazione) e marittimo;
  • le dimissioni della lavoratrice nel periodo tra la richiesta delle pubblicazioni del matrimonio ed un anno dopo la celebrazione delle nozze, a pena di nullità (art. 35 co. 4 del DLgs. 198/2006);
  • le dimissioni della lavoratrice durante il periodo di gravidanza e quelle della lavoratrice o del lavoratore nei primi 3 anni di vita del bambino (o nei periodi equiparati in caso di adozione ed affidamento), a pena di inefficacia (art. 55 co. 4 del DLgs. 151/2001);
  • i recessi intervenuti in una sede “protetta” ex art. 2113 co. 4 c.c. (ossia in sede giudiziale o in sede amministrativa, dinnanzi alla Commissione di conciliazione istituita presso l’ITL, ovvero in sede sindacale o arbitrale);
  • i recessi interventi avanti alle Commissioni di certificazione ex art. 76 del DLgs. 276/2003;
  • i recessi effettuati in regime di libera recedibilità, quali quelli dai rapporti di lavoro per cui sia in corso il periodo di prova.

Aspetti procedimentali

In merito alla procedura on line di comunicazione delle dimissioni, con il DM 15.12.2015 – attuativo della previsione ex art. 26 co. 3 del DLgs. 151/2015 – il Ministero del Lavoro ha stabilito:

  • i dati di identificazione del rapporto di lavoro da cui si intende recedere o che si intende risolvere;
  • i dati di identificazione del datore di lavoro e del lavoratore;
  • le modalità di trasmissione;
  • gli standard tecnici atti a definire la data certa di trasmissione.

Compilazione del modulo per le dimissioni

Per la comunicazione delle dimissioni e della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro e della loro revoca – effettuabile entro 7 giorni dalla comunicazione – è necessario compilare un apposito modulo disponibile ai lavoratori e ai soggetti abilitati nel sito ministeriale www.lavoro.gov.it.

Trasmissione della comunicazione

Con un apposito documento allegato al DM 15.12.2015 viene illustrata la procedura per la trasmissione del modulo per le dimissioni/risoluzione consensuale e loro revoca, che garantisce, in particolar modo:

  • il riconoscimento certo del soggetto che effettua l’adempimento (verifica dell’identità);
  • l’attribuzione di una data certa di trasmissione alla comunicazione (marca temporale);
  • la revoca della comunicazione entro 7 giorni dalla data di trasmissione;
  • l’intervento di un soggetto abilitato a supporto del lavoratore per l’esecuzione delle operazioni di trasmissione e revoca.

Un aspetto importante riguarda la verifica dell’identità del soggetto che effettua l’adempimento, necessario al fine di prevenire dimissioni o risoluzioni poste in essere da soggetti diversi dal lavoratore.

Tecnicamente, infatti, l’accesso alle funzionalità, disponibili nel portale lavoro.gov.it, dedicate alla trasmissione del modulo per le dimissioni/risoluzione consensuale e loro revoca, è possibile solo se l’utente è in possesso del codice personale INPS (PIN INPS).

L’accesso alle funzionalità di gestione della comunicazione avviene attraverso link specifici nel portale lavoro.gov.it, il quale a sua volta poggia sull’anagrafica delle utenze di ClicLavoro, per il riconoscimento della tipologia dell’utente, e sull’autenticazione tramite il PIN INPS per il suo riconoscimento certo. Il possesso del PIN INPS non sostituisce le credenziali ClicLavoro, ma si aggiunge allo scopo di conferire un maggior livello di sicurezza al riconoscimento.

La richiesta di emissione del PIN deve essere inoltrata all’INPS, accedendo al portale www.inps.it e attenendosi alla procedura per il rilascio del PIN.

Il possesso dell’utenza ClicLavoro e del PIN INPS non sono necessari nel caso in cui la trasmissione del modulo venga eseguita per il tramite di un soggetto abilitato (art. 26 co. 4 del DLgs. 151/2015). Quest’ultimo deve utilizzare la propria utenza ClicLavoro per accedere alle funzionalità e quindi assumersi la responsabilità dell’accertamento dell’identità del lavoratore che richiede la trasmissione del modulo attraverso la firma digitale del file PDF prodotto con i dati comunicati per le dimissioni/risoluzione consensuale e per la loro revoca e il salvataggio di questo nel sistema informatico SMV.

Soggetti intermediari abilitati

La trasmissione dei moduli può avvenire anche per il tramite dei patronati, delle organizzazioni sindacali, dei consulenti del lavoro, dei commercialisti del lavoro, delle sedi territoriali dell’Ispettorato nazionale del lavoro nonché degli enti bilaterali e delle commissioni di certificazione di cui agli artt. 2 e 76 del DLgs. 276/2003.

Regime sanzionatorio

Secondo quanto indicato all’art. 26 co. 4 del DLgs. 151/2015, salvo che il fatto costituisca reato, il datore di lavoro che alteri i predetti modelli per la comunicazione delle dimissioni è punito con la sanzione amministrativa da euro 5.000 ad euro 30.000.

L’accertamento e l’irrogazione della sanzione sono di competenza delle Direzioni Territoriali del lavoro.

Fonte: Banca dati Eutekne Lavoro

TEAM AREA LAVORO


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