Crisi d'impresa

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Il concetto di «probabilità di futura insolvenza» necessita del ricorso a specifici indicatori segnaletici.
La delega al Governo per la riforma delle discipline concorsuali, prospetta l’introduzione della definizione dello stato di crisi, intesa come probabilità di futura insolvenza, anche tenendo conto delle elaborazioni della scienza aziendalistica, e mantenendo l’attuale nozione di insolvenza prevista dalla Legge Fallimentare.
In attesa dei decreti attuativi, il principio di revisione ISA Italia 570 già individua alcuni eventi o circostanze che, considerati individualmente o nel loro complesso, possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità dell’impresa di continuare ad operare come un’entità in funzionamento:
– la situazione di deficit patrimoniale o di capitale circolante netto negativo;
– l’eccessiva dipendenza da prestiti a breve termine per finanziare attività a lungo termine;
– gli indizi di cessazione del sostegno finanziario da parte dei creditori;
– i bilanci storici o prospettici che mostrano flussi di cassa negativi;
– i principali indici economico-finanziari negativi;
– le consistenti perdite operative o significative perdite di valore delle attività utilizzate per generare i flussi di cassa;
– l’incapacità di pagare i debiti alla scadenza o di rispettare le clausole contrattuali dei prestiti.
Non solo, è possibile rilevare anche altri specifici indicatori critici di natura gestionale, come le difficoltà con il personale, la scarsità nell’approvvigionamento di forniture importanti e la comparsa di concorrenti di grande successo, nonché la perdita di mercati fondamentali, clienti chiave, contratti di distribuzione, concessioni o fornitori importanti.
Il principio contabile nazionale OIC 6 ritiene sussistente una situazione di difficoltà finanziaria qualora il debitore non riesca a procurarsi i mezzi finanziari adeguati, per quantità e qualità, a soddisfare le esigenze della gestione e le connesse obbligazioni di pagamento. Tale situazione ricorre, in primo luogo, nel caso di mancanza di equilibrio tra il fabbisogno finanziario e le corrispondenti fonti di finanziamento, che impedisce di onorare regolarmente, alle scadenze previste, gli impegni assunti. Sul punto, l’OIC 6 riporta, a titolo esemplificativo, alcuni possibili sintomi della “situazione della difficoltà finanziaria del debitore”:
– la criticità nell’adempiere alcune obbligazioni, per capitale oppure interessi;
– i fondati dubbi sull’osservanza del principio della continuità aziendale;
– i flussi finanziari stimati, con riferimento alla gestione caratteristica, insufficienti ad estinguere il debito, sia in linea capitale che in termini di quota interessi, in base agli originari termini contrattuali e fino alla scadenza della passività;
– l’incapacità di ottenere, se non dall’attuale creditore, risorse finanziarie a tassi correnti di mercato, per debiti similari a quello oggetto di ristrutturazione.
Nella prassi aziendale, tali fattori di difficoltà sono spesso causati oppure accompagnati da una perdurante crisi economica.
Si ritiene, alla luce delle novità introdotte dalla Legge Delega e in attesa dei decreti attutivi, al fine di prevenire la futura insolvenza nelle imprese in crisi il monitoraggio costante della capacità dell’azienda di generare flussi di cassa, presenti e prospettici, sufficienti a garantire l’adempimento delle obbligazioni già assunte e di quelle pianificate.
Fonte: banca dati Eutekne
Dott. Roberto Pinna, AREA CONTROLLO DI GESTIONE E CONSULENZA SOCIETARIA

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