BONUS vacanze 2020

  • Categoria dell'articolo:Novità

L’art. 176 del DL 34/2020 introduce, per il periodo d’imposta 2020, un credito alle famiglie per le vacanze e l’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 18/E del 03/07/2020, ha fornito chiarimenti in merito.

Soggetti beneficiari

L’agevolazione spetta ai nuclei familiari con ISEE in corso di validità (ordinario o corrente) non superiore a 40.000 euro.
Per “nucleo familiare” si intende quello definito dal regolamento per la determinazione dell’ISEE, da non confondere con la nozione di “familiare a carico” . Più precisamente, il “nucleo familiare” è costituito dai soggetti componenti la “famiglia anagrafica” alla data di presentazione della DSU.

Oggetto dell’agevolazione

Il credito è utilizzabile:

  • per il pagamento di servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive, nonché dagli agriturismi e dai bed & breakfast in possesso dei titoli prescritti dalla normativa nazionale e regionale per l’esercizio dell’attività turistico ricettiva;
  • dall’1.7.2020 al 31.12.2020; pertanto, l’agevolazione spetta esclusivamente in relazione a soggiorni in relazione ai quali, almeno un giorno, ricada nel suddetto periodo di riferimento.

Per individuare le strutture turistico ricettivo presso le quali è possibile utilizzare il bonus:

  • occorre fare riferimento ai soggetti che indipendentemente dalla natura giuridica o dal regime fiscale adottato svolgono effettivamente le attività previste nella sezione 55 della tabella dei codici ATECO;
  • sono inclusi anche coloro che svolgono un’attività alberghiera o agrituristica c.d. stagionale, mentre sono esclusi i soggetti che non esercitano tale attività abitualmente.

Il bonus:

  • può essere speso in un’unica soluzione, presso un’unica struttura turistica ricettiva in Italia (albergo, campeggio, villaggio turistico, agriturismo, bed & breakfast); non può quindi essere utilizzato in più soluzioni, ad esempio in due strutture diverse o in periodi differenti;
  • può essere utilizzato esclusivamente per pagare le strutture di accoglienza, non potendo quindi essere “speso” per pagare l’abbonamento agli stabilimenti balneari, né per acquistare i biglietti di treni, aerei o traghetti verso la località prescelta per le vacanze;
  • non può essere utilizzato sulle prestazioni rese da più fornitori, ad eccezione di quelle per servizi accessori indicati nella medesima fattura dall’unico fornitore. 

Nel caso di soggiorno presso una struttura alberghiera con fattura emessa da Alfa, è possibile includere i costi per la fruizione dei servizi balneari da parte di Beta solo se gli stessi sono indicati nell’unica fattura emessa da Alfa.

Misura dell’agevolazione

Il credito, utilizzabile da un solo componente per nucleo familiare, è attribuito nella misura di:

  • 500 euro per i nuclei familiari composti da 3 o più persone;
  • 300 euro per i nuclei familiari composti da due persone;
  • 150 euro per quelli composti da una sola persona.

Condizioni

Il credito è riconosciuto alle seguenti condizioni:

  • le spese devono essere sostenute in un’unica soluzione in relazione ai servizi resi da una singola impresa turistico ricettiva, da un singolo agriturismo o da un singolo bed & breakfast;
  • il totale del corrispettivo deve essere documentato da fattura elettronica o documento commerciale, nel quale è indicato il codice fiscale del soggetto che intende fruire del credito; per i soggetti non tenuti ad emettere fattura elettronica si considera valida anche l’emissione di una fattura, di un documento commerciale non elettronico o di uno scontrino o ricevuta fiscale;
  • il pagamento del servizio deve essere corrisposto senza l’ausilio, l’intervento o l’intermediazione di soggetti che gestiscono piattaforme o portali telematici diversi da agenzie di viaggio e tour operator (sarebbero quindi esclusi, ad esempio, i pagamenti effettuati tramite Booking.com o Airbnb).

Per poter utilizzare l’agevolazione è necessario verificare preventivamente che il fornitore del servizio turistico aderisca all’iniziativa e “accetti” il bonus.

Modalità di accesso all’agevolazione
La richiesta di accesso all’agevolazione può essere effettuata:

  • dall’1.7.2020;
  • da uno qualunque dei componenti del nucleo familiare, in possesso dell’identità SPID o della Carta di identità elettronica (CIE), accedendo all’applicazione per dispositivi mobili denominata IO (app dei servizi pubblici), resa disponibile da PagoPA S.p.A.

PagoPA S.p.A., attraverso un servizio messo a disposizione dall’INPS, verifica la sussistenza dei requisiti e comunica al richiedente l’esito del riscontro. Se quest’ultimo è positivo:

  • viene generato un apposito codice univoco e un QR-code;
  • viene comunicato al richiedente l’importo massimo dell’agevolazione spettante al suo nucleo familiare.

Nel caso in cui la richiesta di accesso all’agevolazione sia stata accolta non è possibile inoltrare una nuova richiesta relativamente al medesimo nucleo familiare.

Modalità utilizzo dell’agevolazione

Il bonus è fruibile:

  • dall’1.7.2020 al 31.12.2020;
  • da un solo componente del nucleo familiare;
  • nella misura dell’80% sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, d’intesa con il fornitore presso il quale i servizi sono fruiti;
  • per il 20% come detrazione IRPEF in sede di dichiarazione dei redditi, esclusivamente dal soggetto intestatario della fattura o del documento commerciale o dello scontrino/ricevuta fiscale.

Qualora il bonus spettante sia pari a 500 euro:

  • 400 euro (80% di 500) saranno fruibili immediatamente come sconto sul corrispettivo dovuto all’albergatore;
  • 100 euro (20% di 500) come detrazione IRPEF nel modello REDDITI 2021.

Procedura per il fornitore

Per poter applicare lo sconto, il fornitore deve:

  • acquisire il suddetto codice univoco (o il QR-code);
  • inserirlo, unitamente al codice fiscale dell’intestatario della fattura ovvero del documento commerciale o dello scontrino/ricevuta fiscale e all’importo del corrispettivo dovuto, in un’apposita procedura web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate.

Attraverso la suddetta procedura web, sulla base delle informazioni trasmesse all’Agenzia delle Entrate da PagoPA S.p.A., il fornitore verifica lo stato di validità dell’agevolazione e l’importo massimo dello sconto applicabile.
In caso di esito positivo della verifica:

  • il fornitore conferma l’applicazione dello sconto;
  • l’Agenzia delle Entrate trasmette le informazioni relative all’utilizzo dello sconto a PagoPA S.p.A.;
  • il richiedente è informato dall’App IO, con apposito messaggio, dell’avvenuta fruizione dello sconto e della data di utilizzo.

A questo punto l’agevolazione si considera interamente utilizzata e non può più essere fruita da alcun componente del nucleo familiare, neanche per l’importo eventualmente residuo rispetto alla misura massima.

In relazione al 20% fruibile come detrazione IRPEF, l’eventuale parte della detrazione che non trova capienza nell’imposta lorda non potrà essere riportata a credito per gli anni d’imposta successivi, né richiesta a rimborso.

Credito d’imposta per il fornitore

Lo sconto riconosciuto dal fornitore del servizio turistico viene recuperato, a decorrere dal giorno successivo, mediante un credito d’imposta di pari importo da utilizzare esclusivamente in compensazione nel modello F24 ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97.

In alternativa all’utilizzo in compensazione, il credito d’imposta in esame può essere ceduto, anche parzialmente:

  • a soggetti terzi (compresi istituti di credito e intermediari finanziari);
  • attraverso la piattaforma disponibile in un’apposita sezione dell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate.

I cessionari utilizzano il credito d’imposta ricevuto esclusivamente in compensazione nel modello F24, con le stesse modalità previste per il cedente, previa conferma della cessione da comunicare attraverso la suddetta piattaforma.

Fonte: Agenzia Entrate circ. n 18/E del 03/07/2020 – Banca dati Eutekne Alberti P.

Dott. Roberto Pinna – AREA CONTABILE E FISCALE

Condividi