BONUS sanificazione ambienti di lavoro

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Allo scopo di incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro, quale misura di contenimento del contagio del Coronavirus, l’art. 64 del DL 18/2020 ha previsto un credito d’imposta sulle spese di sanificazione sostenute nel 2020.
L’art. 30 del DL 23/2020 ha esteso l’ambito applicativo di tale credito d’imposta anche con riferimento all’acquisto di dispositivi di protezione individuale.

Soggetti beneficiari

Possono beneficiare dell’agevolazione:

  • i soggetti esercenti attività d’impresa;
  • gli esercenti arti e professioni (in forma individuale o associata).

Ambito oggettivo

Sono agevolabili le spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute e documentate.
Sono altresì agevolabili le spese sostenute nell’anno 2020 per (circ. Agenzia delle Entrate 9/2020, § 13):

  • l’acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali, ad esempio, mascherine chirurgiche, Ffp2 e Ffp3, guanti, visiere di protezione e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari;
  • l’acquisto e l’installazione di altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale ad agenti biologici o a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali, ad esempio, barriere e pannelli protettivi;
  • i detergenti mani e i disinfettanti.

Misura dell’agevolazione

Il credito d’imposta spetta:

  • nella misura del 50% delle suddette spese sostenute nel 2020, fino all’importo massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario;
  • nel limite complessivo di spesa previsto per l’agevolazione, fissato in 50 milioni di euro.

Disposizioni attuative

Le disposizioni attuative saranno previste in un apposito DM, in cui saranno definiti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta, anche al fine di assicurare il rispetto del suddetto limite di spesa.

fonte: banca dati Eutekne

STAFF – AREA CONTABILE E FISCALE

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