BONUS per imprenditori e autonomi

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INDENNITA’ DI 600 EURO PER IL MESE DI MARZO 2020

Il Decreto “Cura Italia” DL 17.3.2020 n. 18 riconosce un’indennità pari a 600,00 euro, relativamente al mese di marzo 2020, agli esercenti attività economiche in forma autonoma che, in base al loro inquadramento previdenziale, non possono accedere a specifici istituti di tutela (come gli ammortizzatori sociali).

L’ indennità potrà essere riconosciuta per ulteriori periodi, anche in relazione al prolungarsi dell’emergenza sanitaria.

SOGGETTI BENEFICIARI

Le misure di sostegno sono fruibili:

  • dalle categorie di soggetti specificamente individuate;
  • entro i limiti degli importi stanziati per ciascuna di esse.

In base alla formulazione delle disposizioni, la fruibilità delle indennità prescinde dalla dimostrazione che l’emergenza sanitaria abbia effettivamente inciso negativamente sull’attività svolta, oppure abbia comportato sospensioni o cessazioni della medesima.

  • Liberi professionisti con partita IVA attiva al 23.2.2020, compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici con attività di lavoro autonomo di cui all’art. 53 co. 1 del TUIR, iscritti alla Gestione separata INPS;
  • lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi al 23.2.2020, iscritti alla Gestione separata INPS.

Tali categorie di lavoratori non devono essere titolari di un trattamento pensionistico diretto e non devono essere iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

  • Lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’AGO – Assicurazione generale obbligatoria INPS, vale a dire: artigiani; commercianti e coltivatori diretti, mezzadri e coloni.

Tali categorie di lavoratori non devono essere titolari di un trattamento pensionistico diretto e non devono essere iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata INPS.  

Agenti e rappresentanti di commercio

Gli agenti e i rappresentanti di commercio sono tenuti al versamento dei contributi previdenziali, sia presso l’INPS (Gestione commercianti) sia presso la Fondazione Enasarco, in quest’ultimo caso ai fini dell’erogazione di una prestazione integrativa rispetto a quella erogata dall’INPS.

Poiché l’art. 28 del DL 18/2020 esclude dall’indennità gli iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata INPS, le associazioni rappresentative della categoria hanno chiesto venga chiarito “se il riferimento di cui all’art. 28, sia da intendersi alle gestioni obbligatorie di primo pilastro e non anche alla gestione integrativa speciale [n.d.r. dell’Enasarco] che è tipica solo della categoria degli agenti e rappresentanti di com- mercio. Un’interpretazione letterale della norma potrebbe portare ad escludere la categoria […] dal beneficio”. 

Professionisti iscritti a casse previdenziali private

Non sono contemplati tra i soggetti beneficiari delle indennità in esame i professionisti iscritti alle Casse private di previdenza obbligatoria. Tali soggetti potrebbero avere accesso al “Fondo per il reddito di ultima istanza”, istituito dall’art. 44 del DL 18/2020 proprio “come fondo residuale per coprire tutti gli esclusi dall’indennizzo di 600 euro, compresi i professionisti iscritti agli ordini”.

Tuttavia, si segnala che, stando alle dichiarazioni rese dal Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali alla stampa specializzata, l’indennità di 600,00 euro dovrebbe essere estesa, con successivi interventi normativi, anche ai pro fessionisti iscritti a Casse private di previdenza obbligatoria, con un reddito contenuto entro determinati limiti.

LIMITI ALLA FRUIBILITÀ DELLE INDENNITA’

Le indennità di cui agli artt. 27, 28, 29, 30 e 38 del DL 18/2020:

  • non sono tra esse cumulabili, in base a diverse qualifiche assunte;
  • sono escluse per i percettori di reddito di cittadinanza (art. 31 del DL 18/2020).

Nel definire i limiti alla fruizione delle indennità, non è richiamata espressamente l’indennità per i collaboratori sportivi. D’altra parte, anche per questi ultimi soggetti dovrebbe rendersi operativa la disposizione limitativa posto che l’art. 96 co. 1 del DL 18/2020 rinvia all’indennità di cui all’art. 27 dello stesso decreto.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE ED EROGAZIONE DELLE INDENNITA’

Escludendo l’indennità per i collaboratori sportivi (per la quale è prevista una disciplina particolare), le altre indennità sono erogate:

  • dall’INPS;
    • previa presentazione di una specifica domanda al predetto Istituto;
    • entro i limiti degli importi stanziati per ciascuna categoria di soggetti.

Le disposizioni che disciplinano le indennità attribuiscono all’INPS il compito di monitorare il rispetto del limite di spesa e di comunicarne i risultati al Ministero del Lavoro e al Ministero dell’Economia; qualora dal monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.

Le domande saranno presentate all’INPS in via telematica attraverso i canali telematici messi a disposizione sul sito Internet istituzionale

Collaboratori sportivi

L’indennità per i collaboratori sportivi è erogata:

  • da Sport e Salute spa;
    • previa presentazione di una specifica domanda alla predetta società, unitamente all’autocertificazione della preesistenza del rapporto di collaborazione e della mancata percezione di altro reddito da lavoro;
    • entro il limite delle risorse stanziate.

Le domande ricevute vengono istruite da Sport e Salute spa secondo l’ordine cronologico di presentazione, in ba- se alle risultanze del Registro nazionale delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche (art. 7 co. 2 del DL 136/2004 n. 136).

Le modalità di presentazione delle domande, i criteri di gestione del fondo e le forme di monitoraggio e controllo della spesa saranno definite con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con l’Autorità de- legata in materia di sport, da adottare entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del DL 18/2020.

NON IMPONIBILITÀ DELLE INDENNITA’

Per tutte le categorie di soggetti sopra indicate, l’indennità non concorre alla formazione del reddito del percipiente.

Per tutte le categorie di soggetti sopra indicate, l’indennità non concorre alla formazione del reddito del percipiente.

Fonte: banca dati Eutekne

STAFF – AREA CONTABILE E FISCALE

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