Mercoledì 16 Settembre 2020 (risposta interpello Agenzia delle Entrate 16.9.2020 n. 360)
“In relazione ai medesimi investimenti, sono cumulabili il credito d’imposta per investimenti nel Mezzogiorno di cui alla L. 208/2015 e il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali di cui alla L. 160/2019, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto per l’investimento.
Con riferimento alla cumulabilità del credito d’imposta per investimenti nel Mezzogiorno, ai sensi dell’art. 1 co. 102 della L. 208/2015, “il credito d’imposta è cumulabile con aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell’intensità o dell’importo di aiuto più elevati consentiti dalle pertinenti discipline comunitarie di riferimento”.
La disciplina del credito d’imposta per investimenti nel Mezzogiorno prevede quindi la cumulabilità, a determinate condizioni, di tale beneficio con altre misure agevolative che siano qualificabili come aiuti di Stato aventi ad oggetto i medesimi costi, non escludendo espressamente la possibilità di cumulo con misure di carattere generale.”
Alla luce di quanto sopra, in merito alla cumulabilità del credito di imposta per investimenti nel Mezzogiorno e del credito di imposta per investimenti in beni strumentali, l’Agenzia delle Entrate ha quindi affermato che, in relazione ai medesimi investimenti, è possibile cumulare i due benefici, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto per l’investimento.
Si rileva altresì che, nonostante non venga affermato espressamente nella risposta n. 360, il nuovo credito d’imposta per investimenti in beni strumentali di cui all’art. 1 commi. 184-197 della L. 160/2019, analogamente ai precedenti super e iper-ammortamenti, trattandosi di una misura di carattere generale, non ha natura di aiuto di Stato.
Fonte: IlSole24Ore, Banca dati Eutekne
Dott. Roberto Pinna – AREA CONTABILE E FISCALE