Bancarotta fraudolenta societaria – Operazioni dolose – Elemento soggettivo – Fallimento

  • Categoria dell'articolo:Novità
(Cass. pen. 30.1.2018 n. 4400)
Rispetto al reato di bancarotta fraudolenta societaria, il fallimento costituisce una condizione obiettiva di punibilità ed è pertanto estraneo alla sfera di volizione del soggetto (Cass. n. 13910/2017). La bancarotta impropria da operazioni dolose (art. 223 co. 2 n. 2 del RD 267/1942) richiede il dolo generico riguardo al compimento delle operazioni, mentre, relativamente al fallimento, richiede solo la sua astratta prevedibilità (Cass. n. 32352/2014).
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La Corte di Cassazione conferma la condanna per i reati di bancarotta nel “caso Cirio”. Con la corposa sentenza n. 4400 depositata ieri, si conclude (salvo che per uno dei numerosi imputati) il procedimento iniziato a seguito del noto fallimento che ha coinvolto migliaia di risparmiatori. I giudici si soffermano sulle condotte di bancarotta (art.216 e 223 del del RD 267/1942) realizzate con operazioni volte al passaggio di finanziamenti infragruppo che portarono, di fatto, all’aumento esponenziale del debito nei confronti delle banche. In particolare, agli imputati veniva contestato il trasferimento di risorse da alcune società del gruppo in favore delle controllanti o di altri soggetti, l’acquisizione di partecipazioni in società estere operanti in settori commerciali non produttivi e la cessione di partecipazioni sopravvalutate all’interno del gruppo.
Il dissesto sarebbe, così, derivato dall’aggravamento dell’indebitamento bancario, sostituito dal ricorso al mercato mediante emissione di obbligazioni e terminato nella irrecuperabilità dei crediti verso le società controllanti (riportati in bilancio nonostante la loro inesigibilità). Tale circolo vizioso era, infine, emerso con l’impossibilità di pagare le prime obbligazioni in scadenza nel 2002.
Rispetto al reato di bancarotta fraudolenta, la Cassazione ritiene che il fallimento costituisca una condizione obiettiva di punibilità e sia pertanto estraneo alla sfera di volizione del soggetto. Dal punto di vista dell’elemento soggettivo, la bancarotta impropria da reato societario (art. 223 comma 2 n. 1 del RD 267/1942) richiede, infatti, che l’evento sia previsto e voluto dall’agente come conseguenza del proprio operare; occorre, cioè, una volontà protesa al dissesto, non quale intenzionalità dell’insolvenza, ma come consapevole rappresentazione della probabile diminuzione della garanzia dei creditori.
La bancarotta impropria da operazioni dolose (art. 223 comma 2 n. 2 del RD 267/1942), invece, richiede il dolo generico riguardo al compimento delle operazioni, ma, relativamente al fallimento, richiede solo la sua astratta prevedibilità (Cass. n.32352/2014). Il fallimento determinato da tali operazioni configurerebbe, perciò, un’eccezionale ipotesi di fattispecie preterintenzionale, per cui l’onere probatorio dell’accusa si esaurisce nella dimostrazione della consapevolezza e volontà dell’operazione a cui segue il dissesto (Cass. n.633/2018).
fonte: banca dati Eutekne
dott. Roberto Pinna – AREA SOCIETARIA E PROCEDURE CONCORSUALE
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