In attuazione dell’ Art. 1 co. 150-151 della L. 23.12.2014 n. 190 (legge di stabilità 2015) e del DM 29.4.2015 n. 130, con il DM 20.6.2017 e il DM 17.7.2017, pubblicati sulla G.U. 1.8.2017 n. 178, sono state stabilite le modalità operative per l’ erogazione di contributi finanziari:
- alle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi;
- per il rinnovo e l’ adeguamento tecnologico del parco veicolare, per l’acquisizione di beni strumentali per il trasporto intermodale, nonché per favorire iniziative di collaborazione e di aggregazione fra le imprese del settore.
Possono beneficiare dei contributi in esame le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi, ovvero le relative aggregazioni sotto forma di società cooperative o consorzi:
- attive sul territorio italiano;
- iscritte al Registro Elettronico Nazionale (REN) istituito dal regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio 21.10.2009 n. 1071 e all’ Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi.
E’ possibile beneficiare dei contributi in esame in relazione:
- all’ acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di automezzi industriali pesanti, nuovi di fabbrica, adibiti al trasporto di merci di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate, a trazione alternativa a metano CNG, gas naturale liquefatto LNG ed elettrica (Full Electric), nonché all’ acquisizione di dispositivi idonei ad operare la riconversione di autoveicoli per il trasporto merci a motorizzazione termica in veicoli a trazione elettrica;
- alla radiazione per rottamazione di automezzi pesanti di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 11,5 tonnellate, con contestuale acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di automezzi industriali pesanti, di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 11,5 tonnellate, nuovi di fabbrica e conformi alla normativa anti-inquinamento Euro 6;
- all’acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di rimorchi e semirimorchi, nuovi di fabbrica, per il trasporto combinato ferroviario rispondenti alla normativa UIC 596-5 e per il trasporto combinato marittimo dotati di ganci nave rispondenti alla normativa IMO, dotati di dispositivi innovativi volti a conseguire maggiori standard di sicurezza e di efficienza energetica.:
- all’ acquisizione di rimorchi e semirimorchi o equipaggiamenti per autoveicoli specifici superiori a 7 tonnellate allestiti per il trasporto da effettuarsi conformemente agli accordi sui trasporti nazionali e internazionali delle derrate deteriorabili (ATP) mono o multi temperatura, purché le unità frigorifere/calorifere siano alimentate da motore conforme alla fase V (STAGE V) del regolamento comunitario 1628/2016 o da unità criogeniche autonome non collegate al motore del veicolo trainante oppure da unità elettriche funzionanti con alternatore collegato al motore del veicolo trainante; tutte le unità precedentemente indicate devono essere dotate di gas refrigeranti con un GWP inferiore a 2.500;
- alla sostituzione, nei rimorchi, semirimorchi o autoveicoli specifici superiori alle 7 tonnellate allestiti per il trasporto da effettuarsi conformemente agli accordi sui trasporti nazionali e internazionali delle derrate deteriorabili (ATP) mono o multi temperatura, delle unità frigorifere/calorifere installate, ove non rispondenti agli standard ambientali di cui al punto precedente, con unità frigorifere/calorifere alimentate da motore conforme alla fase V (STAGE V) del regolamento comunitario 1628/2016 o da unità criogeniche autonome non collegate al motore del veicolo trainante oppure da unità elettriche funzionanti con alternatore collegato al motore del veicolo trainante; tali unità devono essere funzionanti esclusivamente con gas refrigeranti con un GWP inferiore a 2.500;
- all’ acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di casse mobili e rimorchi o semirimorchi porta casse, in modo da facilitare l’utilizzazione di differenti modalità di trasporto in combinazione fra loro, senza alcuna rottura di carico.
I suddetti investimenti sono agevolabili esclusivamente se avviati dal 2.8.2017 e ultimati entro il 15.4.2018.
In caso di acquisizione di veicoli, la concessione del contributo è comunque subordinata alla dimostrazione che la prima immatricolazione:
- sia avvenuta in Italia;
- nel periodo compreso tra il 2.8.2017 e il termine del 15.4.2018 stabilito per la conclusione dell’ investimento.
In nessun caso saranno prese in considerazione le acquisizioni di veicoli effettuate all’ estero, né i veicoli immatricolati all’ estero, anche se successivamente reimmatricolati in Italia a chilometri zero.
Per conoscere importi e massimali del contributo contattaci per fissare un appuntamento con i nostri consulenti.
Team AREA FINANZA AGEVOLATA