Il decreto direttoriale dell’ANPAL n. 3/2018, come rettificato dal successivo decreto n. 83/2018, ha disciplinato l’incentivo “Occupazione NEET”.
Il beneficio è riconosciuto, nei limiti delle risorse specificamente stanziate, per tutte le assunzioni effettuate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018, con possibilità di fruizione, a pena di decadenza, entro il termine del 29 febbraio 2020.
Le assunzioni incentivate, sia con orario full time che part time, possono essere effettuate su tutto il territorio nazionale (ad esclusione della Provincia autonoma di Bolzano) con contratto a tempo indeterminato e contratto di apprendistato professionalizzante; in caso di contratto a scopo di somministrazione l’esonero spetta sia per la somministrazione a tempo indeterminato che per la somministrazione a tempo determinato; rientra nel beneficio anche il socio lavoratore di cooperativa assunto con contratto di lavoro subordinato, mentre restano esclusi i rapporti di lavoro domestico, occasionale e intermittente.
L’agevolazione, inoltre, non può essere riconosciuta nelle ipotesi di trasformazione a tempo indeterminato di rapporti a termine. Tale incentivo è fruibile una sola volta in capo al medesimo giovane a prescindere dalla causa di cessazione del precedente rapporto e dall’entità dell’effettiva fruizione del beneficio.
Al datore di lavoro spetta un’esenzione dalla contribuzione previdenziale, con esclusione di premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di 8.060 euro annui, proporzionalmente ridotto in caso di contratto part time, da fruire in 12 quote mensili a partire dalla data di assunzione, per un periodo di 12 mesi. Il limite massimo di fruizione riferita al periodo di paga mensile è pari a 671,66 euro (8.060/12 euro) e pari a euro 21,66 al giorno (euro 671,66/31 giorni).
Per attivare l’incentivo il datore di lavoro deve inoltrare all’INPS il modulo di istanza “NEET”.
L’INPS, dopo aver provveduto alle opportune verifiche, quantifica l’importo dell’incentivo, ne verifica la copertura finanziaria e conferma la prenotazione al datore di lavoro, che entro dieci giorni di calendario ha l’onere di comunicare, a pena di decadenza, l’avvenuta assunzione.
È possibile fruire del beneficio nel rispetto dei limiti stabiliti in materia di aiuti di stato in regime “de minimis”, ovvero, senza il rispetto di tale regime, se l’assunzione genera un incremento occupazionale netto.
L’agevolazione è cumulabile, per la parte residua dei contributi datoriali, con l’esonero contributivo all’occupazione giovanile stabile previsto dall’art. 1, comma 100 della L. 205/2017 fino al 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, nel limite massimo di 8.060 euro su base annua per lavoratore assunto.
Da una recente nota di aggiornamento dell’ANPAL pubblicata il 30 settembre 2018, risulta che a tale data sono state presentate 44.696 domande, di cui 27.764 (62,1%) confermate, e che l’ammontare complessivo delle risorse riferite alle domande confermate è pari a 60,1 milioni di euro sui 100 milioni di euro stanziati.
Fonte: banca dati Eutekne
STAFF – AREA LAVORO