Per l’integrazione della fattispecie di bancarotta semplice di cui all’art. 217 co. 1 n. 4 del RD 267/1942 occorre che la scelta di ritardare la richiesta di dichiarazione di fallimento in proprio sia in sé stessa determinata anche da un atteggiamento gravemente colposo.
A fronte ciò, si ritiene corretta la decisione di merito che individuava una “gravità colposa” nella condotta dell’amministratore che, in presenza di uno stato di conclamata insolvenza della società, irragionevolmente continuava l’attività imprenditoriale nonostante le (ulteriori) pesanti perdite economiche derivanti dalla predetta continuazione, contrassegnando, in tal modo, la propria condotta anche in termini di gravità. Il tutto, peraltro, “influenzato”, nella specie, dalla presenza di ingiustificati prelievi di liquidità – condotte spregiudicate ed illecite in termini di distrazione – rispetto ai quali, i versamenti di somme effettuati in favore della società in seguito alla vendita di propri beni, rappresentavano una restituzione meramente parziale e, quindi, incapace di incidere sul giudizio di gravità.
Cass. pen. 20.11.2017 n. 52751
Dott. Roberto Pinna, AREA CONTROLLO DI GESTIONE E CONSULENZA SOCIETARIA