AGEVOLAZIONI FISCALI PER LE LIBRERIE

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La legge di bilancio 2018 introduce, a decorrere dal 2018, un nuovo credito d’imposta con riferimento al settore della vendita al dettaglio di libri.
Possono beneficiare dell’agevolazione gli esercenti di attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri in esercizi specializzati, che abbiano quale codice ATECO principale 47.61 “Commercio al dettaglio di libri nuovi in esercizi specializzati” o 47.79.97 “Commercio al dettaglio di libri di seconda mano”.
L’agevolazione è riconosciuta “a decorrere dall’anno 2018”. Sembra, quindi, trattarsi di un’agevolazione introdotta a regime.
In merito alla misura dell’agevolazione, il credito d’imposta è parametrato agli importi pagati a titolo di IMU, TASI e TARI con riferimento ai locali dove si svolge la medesima attività di vendita di libri al dettaglio, nonché alle eventuali spese di locazione o ad altre spese individuate con il decreto attuativo, anche in relazione all’assenza di librerie nel territorio comunale.
Il credito d’imposta è stabilito nella misura massima di 20.000 euro per gli esercenti di librerie che non risultano ricomprese in gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite e di 10.000 euro per gli altri esercenti.
Tale agevolazione è comunque riconosciuta nel limite di spesa di quattro milioni di euro per l’anno 2018 e di cinque milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2019.
Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione mediante modello F24, esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, pena lo scarto dell’operazione di versamento, secondo modalità e termini che saranno definiti con apposito provvedimento.
Quanto poi al trattamento fiscale, il credito in questione, per espressa disposizione, non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi né della base imponibile IRAP e non rileva ai fini della determinazione del pro rata di indeducibilità degli interessi passivi e delle spese generali, di cui all’art. 61 e all’art. 109 comma 5 del TUIR.
Con decreto del Ministro dei Beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2018, saranno stabilite le disposizioni applicative dell’agevolazione, anche con riferimento al monitoraggio e al rispetto dei limiti di spesa previsti.
Fonte: Banca dati Eutekne
Dott.Roberto Pinna, Dott.ssa Daniela Orgiu, Dott.ssa Gabriella Manca – AREA CONTABILE E FISCALE
 

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