Allo scopo di incentivare la sanificazione degli
ambienti di lavoro, quale misura di contenimento del contagio del Coronavirus,
l’art. 64 del DL 18/2020 ha previsto un credito d’imposta sulle
spese di sanificazione sostenute nel 2020.
L’art. 30 del DL 23/2020 ha esteso l’ambito applicativo di tale
credito d’imposta anche con riferimento all’acquisto di dispositivi di
protezione individuale.
Soggetti beneficiari
Possono beneficiare dell’agevolazione:
- i soggetti esercenti attività d’impresa;
- gli esercenti arti e professioni (in forma individuale o associata).
Ambito oggettivo
Sono agevolabili le spese di sanificazione degli
ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute e documentate.
Sono altresì agevolabili le spese sostenute nell’anno 2020 per (circ. Agenzia
delle Entrate 9/2020, § 13):
- l’acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali, ad esempio, mascherine chirurgiche, Ffp2 e Ffp3, guanti, visiere di protezione e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari;
- l’acquisto e l’installazione di altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale ad agenti biologici o a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali, ad esempio, barriere e pannelli protettivi;
- i detergenti mani e i disinfettanti.
Misura dell’agevolazione
Il credito d’imposta spetta:
- nella misura del 50% delle suddette spese sostenute nel 2020, fino all’importo massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario;
- nel limite complessivo di spesa previsto per l’agevolazione, fissato in 50 milioni di euro.
Disposizioni attuative
Le disposizioni attuative saranno previste in un apposito DM, in cui saranno definiti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta, anche al fine di assicurare il rispetto del suddetto limite di spesa.
fonte: banca dati Eutekne
STAFF – AREA CONTABILE E FISCALE