Agevolazioni per il mondo sportivo dilettantistico e professionistico

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Versamento dei canoni di locazione e concessione per l’affidamento di impianti sportivi pubblici di proprietà dello Stato sospeso fino al 31 maggio

Il DL 18/2020 (decreto “Cura Italia”) contiene numerose disposizioni di carattere economico finalizzate a sostenere tutte quelle attività che, per effetto dell’emergenza in atto, sono state costrette alla chiusura d’autorità quale forma estrema per il contenimento della diffusione del contagio del coronavirus.

Tra le altre, sono presenti due disposizioni che vanno incontro al mondo sportivo dilettantistico e professionistico. La prima, prevista all’art. 95, prevede, per le Federazioni sportive nazionali, per gli enti di promozione sportiva, le società e associazioni professionistiche e dilettantistiche che hanno domicilio fiscale, sede legale o operativa nel territorio dello Stato, la sospensione – fino alla data del 31 maggio 2020 – dei termini del versamento dei canoni di locazione e di concessione relativi all’affidamento di impianti sportivi pubblici di proprietà dello Stato e degli enti locali territoriali, mentre con la seconda disposizione, prevista al successivo art. 96, si dispone la corresponsione di una indennità nei confronti dei collaboratori sportivi.

Secondo quanto previsto dal decreto, il versamento dei predetti canoni locativi e concessori sospesi andrà successivamente effettuato in unica soluzione entro la data del 30 giugno, ovvero mediante la rateizzazione fino al massimo di 5 rate mensili a partire dallo stesso mese di giugno, senza alcuna applicazione di sanzioni e/o interessi.
Al pari di quelle per le altre attività economiche, si tratta di misure poste in campo per sostenere la diffusa platea del mondo associativo sportivo, con il conseguente impatto sull’altrettanto ampio bacino di collaboratori sportivi che vi ruota attorno.

Nel caso dei canoni di locazione e di concessione, ricordiamo che per effetto della legge di stabilità per il 2016 (L. 28 dicembre 2015 n. 208) è stata prevista l’estensione anche alle ASD senza fini di lucro e affiliate alle Federazioni sportive azionali della possibilità di ottenere in detenzione beni immobili dello Stato, modificando il DPR 296/2005, ove è prevista la gratuità della concessione in uso (art. 9) ovvero l’applicazione di un canone agevolato (art. 11).

Ancorché agevolato, il canone di locazione/concessione è comunque un costo da sostenere, e in questo periodo di emergenza che sta attraversando l’intero Paese era quanto mai auspicabile una tale iniziativa, a maggior ragione del fatto che i centri sportivi sono stati tra i primi a essere interessati da misure restrittive, attesa la tipologia di attività e la elevata probabilità di diffusione del contagio, considerato l’utilizzo di spazi comuni da parte dei vari frequentatori degli impianti, soprattutto se si pensa a spogliatoi e docce.

La chiusura delle attività sportive ha quindi drasticamente ridotto l’afflusso di liquidità nel sistema delle ASD, mandandolo in crisi con le conseguenti ripercussioni sulle scadenze e sugli adempimenti correlati.

Per ciò che concerne i collaboratori sportivi, la radice del problema è la medesima: niente attività sportiva, niente liquidità, niente pagamento di emolumenti.

Indennità di 600 euro per i collaboratori sportivi

Nel caso di specie, l’art. 96 citato prevede la corresponsione di una indennità pari a 600 euro (individuata ex art. 27 del decreto) ai titolari di rapporti di collaborazione sportiva ex art. 67, comma 1, lett. m) del TUIR con federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, società e associazioni sportive dilettantistiche che siano già in essere alla data del 23 febbraio 2020. Per espressa disposizione, tale indennità non concorre alla formazione del reddito imponibile (quindi non sconta alcun tipo di ritenuta alla fonte, né d’imposta né d’acconto) e viene corrisposta da Sport e salute spa (già CONI Servizi), la quale vedrà incrementate le proprie risorse per sostenere tale onere per un importo di 50 mln di euro per il 2020. Inoltre, si ritiene che per effetto del combinato disposto dei due articoli, l’indennità suddetta è corrisposta per il solo mese di marzo, salvo successive proroghe per effetto di provvedimenti ad hoc.

Le domande dovranno essere presentate dagli interessati alla Sport e salute spa, unitamente all’autocertificazione della preesistenza del rapporto di collaborazione in data anteriore al 23 febbraio 2020 e dell’assenza di altro reddito di lavoro autonomo. Sulla base del Registro CONI, le domande verranno istruite in base all’ordine cronologico di presentazione, mentre per le modalità di presentazione queste saranno individuate da un apposito decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze di concerto con l’Autorità delegata alla materia sportiva, decreto che dovrà essere adottato entro 15 giorni dal 18 marzo 2020, data di pubblicazione del decreto “Cura Italia”. Nello stesso decreto saranno previste disposizioni relative alla gestione del fondo a disposizione di Sport e salute spa nonché alle forme di monitoraggio della spesa e del relativo controllo. In proposito, il sito internet della società del CONI ha attivato un indirizzo email dedicato (curaitalia@sportesalute.eu) e una pagina apposita.

fonte: Banca dati EUTEKNE

dott. Roberto Pinna – AREA CONTABILE E FISCALE E.T.S.

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