Regime forfettario ex lege 190/2014

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Innalzamento della soglia di ricavi/compensi a 65.000,00 euro – Novità della legge di bilancio 2019

La L. 145/2018 (legge di bilancio 2019) ridefinisce l’ambito di applicazione del regime forfetario (ex L. 190/2014). Nello specifico:
– viene previsto un solo requisito d’accesso rappresentato dalla soglia unica di ricavi/compensi, mentre sono rimossi i limiti connessi al sostenimento di spese per lavoro dipendente e per beni strumentali i quali, quindi, non devono più essere computati ai fini dell’accesso e della permanenza nel regime dall’1.1.2019;
– vengono riformulate le cause ostative connesse al possesso di partecipazioni e allo svolgimento (attuale o passato) di lavoro dipendente.
Decorrenza
Le modifiche apportate al regime forfetario decorrono dall’1.1.2019. Pertanto, le stesse devono essere considerate in occasione del primo accesso al regime nel 2019, oppure per verificarne la permanenza per i soggetti che già lo applicavano nel 2018.
Limite di ricavi e compensi
Per accedere al regime forfetario i ricavi e i compensi derivanti dall’attività d’impresa o di lavoro autonomo non devono superare, nell’anno precedente, 65.000,00 euro. Ai fini del computo della soglia:
– va applicato il criterio di determinazione del reddito (competenza/cassa) previsto dal regime fiscale e contabile applicato nel periodo precedente;
– assumono rilevanza anche i ricavi/compensi relativi a un’attività cessata, diversa da quella iniziata nel corso dell’anno successivo e per la quale si intende usufruire del regime forfetario;
– va applicato il ragguaglio ad anno in caso di inizio dell’attività in corso d’anno;
– non rilevano i maggiori ricavi o compensi da adeguamento agli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA);
– nel caso di esercizio contemporaneo di attività contraddistinte da differenti codici ATECO, si assume la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate.
In linea generale, la nuova soglia di 65.000,00 euro va verificata, dall’1.1.2019, rispetto a quanto “incassato” nell’anno precedente; tale criterio opera tanto in caso di primo accesso al regime, quanto in caso di verifica della permanenza nel 2019. Così, ad esempio, il professionista che, nel 2018, abbia percepito compensi per 40.000,00 euro può continuare ad applicare il regime forfetario l’anno successivo, benché per il 2018 abbia superato il limite di compensi per 10.000,00 euro.
Il superamento della nuova soglia determina la fuoriuscita dal regime a decorrere dall’anno successivo (nell’esempio di cui sopra, dal 2020), indipendentemente dalla misura dello sforamento.
Condizioni ostative
Quanto alle riformulate cause ostative, a decorrere dall’1.1.2019, non possono utilizzare il regime forfetario per l’attività d’impresa o di lavoro autonomo i soggetti che:
– contemporaneamente all’attività, possiedono una partecipazione in società di persone, associazioni professionali o imprese familiari, oppure controllano, direttamente o indirettamente, srl o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni (conseguentemente, la partecipazione in srl, trasparenti o non, preclude l’utilizzo del regime solo al ricorrere di una duplice condizione: la partecipazione deve determinare, direttamente o indirettamente, il controllo della società e la srl deve operare in realtà economiche riconducibili a quella della persona fisica in regime forfetario);
– svolgono l’attività autonoma, prevalentemente, nei confronti di datori di lavoro, o soggetti direttamente o indirettamente ad essi riconducibili, con i quali sono in corso rapporti di lavoro, oppure erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta.
Naturalmente, tali cause ostative si aggiungono a quelle già previste (e confermate) relative all’utilizzo di regimi speciali IVA e di determinazione forfetaria del reddito, alla residenza fiscale all’estero, al compimento, in via esclusiva o prevalente, di cessioni di fabbricati o loro porzioni, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi.
Disciplina residua
Non viene incisa dalla legge di bilancio 2019 la restante disciplina del regime forfetario, quale la determinazione del reddito (con applicazione del coefficiente di attività differenziato in base alla tipologia di attività esercitata), l’imposizione sostitutiva al 5% per i primi cinque anni dall’inizio dell’attività, l’esclusione da IVA, la semplificazione degli adempimenti fiscali e contabili (tra cui l’esonero dalla fatturazione elettronica), la riduzione del 35% dei contributi previdenziali alla Gestione artigiani e commercianti INPS.

Dott.Roberto Pinna, dott.ssa Gabriella Manca e dott.ssa Daniela Orgiu – AREA CONTABILE E FISCALE

[Tratto da La Settimana in Breve n.1 del 4 Gennaio 2019 – Banca dati Eutekne]

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