IN ARRIVO NUOVI OBBLIGHI PER LE SRL – NOMINA ORGANO DI CONTROLLO

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La disciplina civilistica delle società a responsabilità limitata sarà interessata a breve da diversi mutamenti normativi, contenuti nello schema di decreto legislativo recante il “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza”, in attuazione della L. 155/2017, oltre a quelle riguardanti la generalità delle società.
Le principali novità per le srl sono, tuttavia, contenute nell’art. 378 dello schema – anch’esso applicabile dal 30° giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta del provvedimento (art. 388) – che sostituisce il comma 3 dell’art. 2477 c.c., estendendo i casi di nomina obbligatoria dell’organo di controllo (sindaco unico o collegio sindacale) o del revisore a quello della società a responsabilità limitata che ha superato, per due esercizi consecutivi, almeno una delle seguenti soglie:
– 2 milioni di euro di totale dell’attivo patrimoniale;
– 2 milioni di euro di ricavi delle vendite e delle prestazioni;
– 10 dipendenti occupati in media durante l’esercizio.
L’art. 378 dello schema di decreto dispone, inoltre, l’integrazione del comma 6 dell’art. 2477 c.c., per effetto del quale – se l’assemblea dei soci, che approva il bilancio in cui è superato almeno uno dei suddetti limiti, non provvede entro 30 giorni – la nomina è effettuata dal Tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato oppure, ed è questa la novità, su segnalazione del conservatore del Registro delle imprese. È altresì introdotto un successivo comma 7, stabilendo l’applicabilità dell’art. 2409 c.c. – avente ad oggetto la denunzia al Tribunale di gravi irregolarità nella gestione commesse dagli amministratori – anche se la srl è priva dell’organo di controllo.

L’obbligo cessa se i limiti non sono superati per due esercizi consecutivi

L’obbligo di designazione dell’organo di controllo o del revisore, peraltro, cessa quando, per due esercizi consecutivi, non è superato nessuno dei suddetti limiti, come stabilito dal comma 4 dell’art. 2477 c.c., così come riformulato dallo Schema di Decreto.
È, infine, disposto che le srl e le società cooperative costituite alla data di entrata in vigore dell’art. 378 dello schema di DLgs. – e, quindi, prima del 30° giorno successivo a quello di pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale, di tale provvedimento – devono uniformare l’atto costitutivo e lo statuto alla nuova formulazione dell’art. 2477 c.c., entro 180 giorni dalla predetta data. Sino alla scadenza del termine, le previgenti disposizioni riportate in tali documenti sociali conservano la loro efficacia, anche se non conformi alle inderogabili nuove disposizioni.
Fonte: banca dati EUTEKNE 
Dott.Roberto Pinna – AREA SOCIETARIA
 

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