La Cassazione, nella sentenza n. 9768/2018, ha precisato che integra gli estremi del delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione il contratto di locazione dell’azienda stipulato (nel dicembre 2005) in previsione del fallimento (dichiarato a novembre 2006) e allo scopo di trasferire la disponibilità di tutti o dei principali beni aziendali ad altro soggetto giuridico (cfr. Cass. n. 46508/2008).
Rispetto a ciò non presenta rilievo il fatto che il canone annuo pattuito (e corrisposto, quanto agli importi mensili, nel periodo gennaio/settembre 2006) fosse di 24.000 euro, laddove il valore dei cespiti risulti decisamente superiore (più di 61.000 euro).
Il che, considerato il rilievo dello stato d’insolvenza già manifestatosi, rende ragione, all’evidenza, del carattere fraudolento dell’operazione, di cui, nella specie, neppure si allegava una motivazione economico-imprenditoriale.
Viene, inoltre, ribadito come la fattispecie di bancarotta fraudolenta per dissipazione si distingua da quella di bancarotta semplice per consumazione del patrimonio in operazioni aleatorie o imprudenti, sotto il profilo oggettivo, per l’incoerenza, nella prospettiva delle esigenze dell’impresa, delle operazioni poste in essere e, sotto il profilo soggettivo, per la consapevolezza dell’autore della condotta di diminuire il patrimonio della stessa per scopi del tutto estranei alla medesima (Cass. n. 470040/2011).
Infatti, anche le operazioni manifestamente imprudenti, ex art 217 comma 1 n. 2 del RD 267/1942, devono presentare, in astratto, un elemento di razionalità nell’ottica delle esigenze dell’impresa, cosicché il risultato negativo sia frutto di un mero e riscontrabile errore di valutazione (Cass. n. 2876/1999).
Fonte: banca dati Eutekne
Dott. Roberto Pinna – AREA SOCIETARIA E CONCORSUALE
Il che, considerato il rilievo dello stato d’insolvenza già manifestatosi, rende ragione, all’evidenza, del carattere fraudolento dell’operazione, di cui, nella specie, neppure si allegava una motivazione economico-imprenditoriale.
Viene, inoltre, ribadito come la fattispecie di bancarotta fraudolenta per dissipazione si distingua da quella di bancarotta semplice per consumazione del patrimonio in operazioni aleatorie o imprudenti, sotto il profilo oggettivo, per l’incoerenza, nella prospettiva delle esigenze dell’impresa, delle operazioni poste in essere e, sotto il profilo soggettivo, per la consapevolezza dell’autore della condotta di diminuire il patrimonio della stessa per scopi del tutto estranei alla medesima (Cass. n. 470040/2011).
Infatti, anche le operazioni manifestamente imprudenti, ex art 217 comma 1 n. 2 del RD 267/1942, devono presentare, in astratto, un elemento di razionalità nell’ottica delle esigenze dell’impresa, cosicché il risultato negativo sia frutto di un mero e riscontrabile errore di valutazione (Cass. n. 2876/1999).
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