Coop. sociali e imprese sociali – Deposito del bilancio sociale e adeguamento degli statuti – Chiarimenti (circ. Min. Sviluppo economico 2.1.2019 n. 3711/C) C

  • Categoria dell'articolo:Novità


In merito all’iscrizione nella Sezione speciale del Registro delle imprese di imprese sociali e cooperative sociali, il Ministero dello Sviluppo economico con la chiarisce i seguenti aspetti:
– né la disciplina previgente (DLgs. 155/2006 e DM 24.1.2008) né quella attuale (DLgs. 112/2017), impongono il deposito del bilancio sociale o del documento rappresentativo della situazione patrimoniale ed economica dell’impresa come requisito per il riconoscimento della qualifica di impresa sociale (pertanto, non risulterebbe appropriata la procedura utilizzata da alcuni Uffici che, alle imprese sociali “neocostituite”, ai fini dell’iscrizione nella Sezione speciale, richiedono il deposito del bilancio di esercizio e del bilancio sociale);
– le cooperative sociali e i relativi consorzi non sono tenuti (salvo scelta volontaria) al deposito del bilancio sociale, fino all’adozione delle linee guida di cui all’art. 9 co. 2 del DLgs. 112/2017 (detto deposito resta obbligatorio, invece, per le cooperative sociali “iscritte d’ufficio”, nel caso in cui già fossero assoggettate a tale adempimento sulla scorta di eventuali disposizioni regionali);
– gli adeguamenti statutari che dovranno realizzare le imprese sociali entro il prossimo 20.1.2019 (art. 17 co. 3 del DLgs. 112/2017) richiedono l’intervento del notaio;
– nessun obbligo di adeguamento statutario è posto a carico delle cooperative sociali e loro consorzi in quanto tali enti sono iscritti di diritto nella Sezione speciale del Registro delle imprese relativa alle imprese sociali e la disciplina dell’impresa sociale (DLgs. 112/2017) si applica nel rispetto della normativa specifica delle cooperative ed in quanto compatibile.

Fonte banca dati EUTEKNE

Dott.Roberto Pinna – AREA SOCIETARIA E ENTI NO PROFIT

Condividi