LE NUOVE REGOLE CONTABILI DEI SOGGETTI IN REGIME DI CONTABILITA’ SEMPLIFICATA

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Con le disposizioni contenute nella Legge di Bilancio 2017 il Legislatore modifica gli articoli 66, Tuir e 18, D.P.R. 600/1973, che riguardano le imprese minori ovvero quei soggetti che applicano il regime di contabilità semplificata.
Le nuove previsioni introducono un cambio “epocale” nella modalità di determinazione del reddito per tali soggetti, in quanto il vigente principio di competenza viene sostituito con il principio di cassa (o, come meglio si vedrà, con un principio misto cassa-competenza).
Il nuovo regime “di cassa”, pertanto, costituirà dal 2017, per i soggetti rientranti nei consueti limiti di ricavi previsti per il regime di contabilità semplificata (400.000 euro per le imprese aventi a oggetto prestazioni di servizi e 700.000 euro per le imprese aventi per oggetto altre attività) il regime contabile “naturalmente” applicabile. L’applicazione del regime di cassa presuppone, quindi, l’aggiornamento delle regole contabili da utilizzare, essendo richiesta l’evidenza delle movimentazioni di incasso e pagamento.
Avvalendosi di una specifica opzione vincolante per almeno un triennio, prevista dal comma 5, del novellato articolo 18, D.P.R. 600/1973, i soggetti interessati potranno attribuire rilevanza, anziché al momento degli incassi e dei pagamenti, a quello della “registrazione” dei documenti, mantenendo in tal modo una situazione per certi versi assimilabile (ma non identica) a quella fondata sul precedente criterio di competenza.
Per quanti, invece, dovessero ritenere conveniente rimanere con il criterio di competenza per la determinazione del proprio reddito, l’unica possibilità resta quella dell’esercizio dell’opzione per la contabilità ordinaria. In tal caso, contrariamente alle previsioni dell’articolo 3, D.P.R. 442/1997 secondo le quali le opzioni contabili restano valide per un solo anno, il comma 8, del nuovo articolo 18, D.P.R. 600/1973 prevede per tale opzione un vincolo triennale (si tratta certamente di un refuso che, tuttavia, risulterebbe superabile solo a seguito di una specifica modifica normativa).
Entrambe le opzioni in precedenza richiamate osservano la tradizionale regola del “comportamento concludente”, con il conseguente obbligo di confermare le medesime in occasione della compilazione del modello di dichiarazione annuale Iva relativo al periodo d’imposta nel quale le stesse sono state esercitate (per il periodo d’imposta 2017 si tratta del quadro VO del modello di dichiarazione annuale Iva2018 che sarà da presentare nel periodo 1° febbraio 2018 – 30 aprile 2018).
La situazione che, quindi, si presenta a partire dal periodo d’imposta 2017 per i soggetti che nel 2016 hanno adottato il regime di contabilità semplificata, e che non hanno superato i limiti in precedenza richiamati, è la seguente:

  1. applicazione del regime “naturale” di cassa (o, misto cassa-competenza) di cui al nuovo articolo 66, Tuir e articolo 18, D.P.R. 600/1973
  2. in alternativa, opzione triennale per l’adozione del criterio della “registrazione”, in deroga alla rilevanza del momento dell’incasso e del pagamento
  3. in alternativa, opzione per il regime di contabilità ordinaria.

La Legge di Bilancio 2017 interviene anche sulla disciplina del D.Lgs. 446/1997 al fine di prevedere, per le imprese in contabilità semplificata, che anche ai fini della determinazione della base imponibile Irap vengano utilizzati i nuovi criteri già previsti ai fini reddituali.
dott.Roberto Pinna  – AREA CONTABILE E FISCALE

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