LAVORO GIOVANI – Sgravio alternanza scuola-lavoro

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L’anno 2017 costituisce una sorta di crocevia che segna il passaggio tra il tempo delle agevolazioni generalizzate, rivolte alla totalità dei datori di lavoro e dei lavoratori in cerca di occupazione, e l’era degli sgravi selettivi e finalizzati all’inserimento e reinserimento nel mondo del lavoro dei giovani. L’attenzione del legislatore si concentra dunque sull’esigenza, certamente primaria, di combattere l’altissimo tasso di disoccupazione giovanile prodotta dalla crisi congiunturale degli ultimi anni, mantenendo in essere, nel contempo, soltanto le agevolazioni e gli incentivi “mirati” e creandone di nuovi.
Per poter accedere a qualsiasi beneficio contributivo, le aziende devono essere base in possesso del DURC regolare ed in corso di validità̀.
Esclusivamente in favore delle aziende del settore privato, si prevede la possibilità di assumere a tempo indeterminato, dal 1º gennaio 2017 al 31 dicembre 2018, giovani lavoratori fruendo di un esonero contributivo massimo di 3.250 euro annui per 36 mesi. L’esonero si applica sul versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL e ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. Le assunzioni agevolabili devono riguardare lavoratori che siano assunti entro sei mesi dall’acquisizione di un titolo di studio, qualora gli stessi abbiano svolto, presso il medesimo datore di lavoro:

  • attività di alternanza scuola-lavoro pari almeno al 30% delle ore di alternanza previste dalla legge;
  • percorsi di alternanza scuola-lavoro attuati negli istituti tecnici e professionali, per una durata complessiva, nel secondo biennio e nell’ultimo anno del percorso di studi, di almeno 400 ore e, nei licei, per una durata complessiva di almeno 200 ore nel triennio;
  • percorsi di istruzione e formazione professionale;
  • attività di alternanza nei percorsi universitari, pari almeno al 30% del monte ore previsto dai rispettivi ordinamenti accademici.

Inoltre, possono fruire dell’esonero contributivo quelle aziende che assumeranno a tempo indeterminato, entro sei mesi dall’acquisizione del titolo di studio, studenti che hanno svolto, presso il medesimo datore di lavoro, periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale o periodi di apprendistato in alta formazione.
Dott.ssa Elisabetta Soro – AREA LAVORO

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