Autofinanziamento mediante sistematica omissione del pagamento di imposte e contributi

  • Categoria dell'articolo:Novità
(Cass. pen. 10.1.2018 n. 633)
Per la configurazione del reato di bancarotta fraudolenta impropria (o societaria), realizzato attraverso operazioni dolose, di cui all’art. 223 co. 2 n. 2 del RD 267/1942, è necessaria la sussistenza del nesso causale fra le condotte e il fallimento, considerato anche come evento naturalistico. Non interrompono il nesso di causalità tra operazione dolosa ed evento fallimentare né la preesistenza alla condotta di una causa in sé sufficiente verso il dissesto, valendo la disciplina concorsuale di cui all’art. 41 c.p., né il fatto che l’operazione dolosa contestata abbia cagionato solo l’aggravamento del dissesto.
Le operazioni dolose attengono alla commissione di abusi di gestione e di infedeltà ai doveri imposti dalla legge all’organo amministrativo, ovvero ad atti intrinsecamente pericolosi per la “salute” economico-finanziaria dell’impresa e postulano una modalità di pregiudizio patrimoniale discendente non già direttamente dall’azione dannosa del soggetto attivo (distrazione, dissipazione, occultamento o distruzione), ma da un fatto di maggiore complessità strutturale riscontrabile in qualsiasi iniziativa societaria implicante un procedimento o, comunque, una pluralità di atti coordinati all’esito divisato.
Rilevano, quindi, le condotte di autofinanziamento mediante sistematico ricorso all’omissione del pagamento di imposte e contributi.
Il fallimento determinato da tali operazioni configura un’eccezionale ipotesi di fattispecie preterintenzionale, per cui l’onere probatorio dell’accusa si esaurisce nella dimostrazione della consapevolezza e volontà dell’operazione a cui segue il dissesto e dell’astratta prevedibilità di tale evento. Non sono, invece, necessarie la volontà e la rappresentazione del fallimento stesso.
Dott.Roberto Pinna – AREA SOCIETARIA E PROCEDURE CONCORSUALI
Condividi