Autotrasportatori – Contributi per investimenti in nuovi veicoli

  • Categoria dell'articolo:Novità

In attuazione dell’ Art. 1 co. 150-151 della L. 23.12.2014 n. 190 (legge di stabilità 2015) e del DM 29.4.2015 n. 130, con il DM 20.6.2017 e il DM 17.7.2017, pubblicati sulla G.U. 1.8.2017 n. 178, sono state stabilite le modalità  operative per l’ erogazione di contributi finanziari:

  • alle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi;
  • per il rinnovo e l’ adeguamento tecnologico del parco veicolare, per l’acquisizione di beni strumentali per il trasporto intermodale, nonché per favorire iniziative di collaborazione e di aggregazione fra le imprese del settore.

Possono beneficiare dei contributi in esame le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi, ovvero le relative aggregazioni sotto forma di società  cooperative o consorzi:

  • attive sul territorio italiano;
  • iscritte al Registro Elettronico Nazionale (REN) istituito dal regolamento del Parlamento Eu­ro­peo e del Consiglio 21.10.2009 n. 1071 e all’ Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi.

E’ possibile beneficiare dei contributi in esame in relazione:

  • all’ acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di automezzi industriali pesanti, nuo­vi di fabbrica, adibiti al trasporto di merci di massa complessiva a pieno cari­co pari o supe­riore a 3,5 tonnellate, a trazione alternativa a metano CNG, gas naturale liquefatto LNG ed elettrica (Full Electric), nonché all’ acquisizione di dispositivi idonei ad operare la ricon­versione di autoveicoli per il trasporto merci a motorizzazione termica in veicoli a trazione elettrica;
  • alla radiazione per rottamazione di automezzi pesanti di massa complessiva a pieno carico pa­ri o superiore a 11,5 ton­nel­late, con contestuale acquisizione, anche mediante locazione finan­ziaria, di automezzi industriali pesanti, di massa complessiva a pieno carico pari o su­pe­rio­re a 11,5 tonnellate, nuovi di fabbrica e conformi alla normativa anti-inquinamento Euro 6;
  • all’acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di rimorchi e semirimorchi, nuo­vi di fabbrica, per il trasporto combinato ferroviario rispondenti alla nor­mativa UIC 596-5 e per il trasporto combinato marittimo dotati di ganci na­ve rispondenti alla normativa IMO, dotati di dispositivi inno­vativi volti a conseguire maggiori standard di sicurezza e di effi­cienza energetica.:
  • all’ acquisizione di rimorchi e semirimorchi o equipaggiamenti per autoveicoli specifici su­pe­rio­ri a 7 tonnellate allestiti per il trasporto da effettuarsi conformemente agli accordi sui traspor­ti nazionali e internazionali delle derrate deteriorabili (ATP) mono o multi temperatura, purché le unità  frigorifere/calorifere siano alimentate da motore conforme alla fase V (STAGE V) del regolamento comunitario 1628/2016 o da unità  criogeniche autonome non collegate al motore del veicolo trainante oppure da unità  elettriche funzionanti con alterna­tore collegato al motore del veicolo trainante; tutte le unità  precedentemente indicate devono essere dotate di gas refrigeranti con un GWP inferiore a 2.500;
  • alla sostituzione, nei rimorchi, semirimorchi o autoveicoli specifici superiori alle 7 tonnellate allestiti per il trasporto da effettuarsi conformemente agli accordi sui trasporti nazionali e internazionali delle derrate deteriorabili (ATP) mono o multi temperatura, delle unità  frigori­fere/calorifere installate, ove non rispondenti agli standard ambientali di cui al punto prece­dente, con unità  frigorifere/calorifere alimentate da motore conforme alla fase V (STAGE V) del regolamento comunitario 1628/2016 o da unità  criogeniche autonome non collegate al motore del veicolo trainante oppure da unità  elettriche funzionanti con alternatore collegato al motore del veicolo trainante; tali unità  devono essere funzionanti esclusivamente con gas refrigeranti con un GWP inferiore a 2.500;
  • all’ acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di casse mobili e rimorchi o semiri­morchi porta casse, in modo da facilitare l’utilizzazione di differenti modalità  di trasporto in combinazione fra loro, senza alcuna rottura di carico.

I suddetti investimenti sono agevolabili esclusivamente se avviati dal 2.8.2017 e ultimati entro il 15.4.2018.

In caso di acquisizione di veicoli, la concessione del contributo è comunque subordinata alla dimostrazione che la prima immatricolazione:

  • sia avvenuta in Italia;
  • nel periodo compreso tra il 2.8.2017 e il termine del 15.4.2018 stabilito per la conclusione dell’ investimento.

In nessun caso saranno prese in considerazione le acquisizioni di veicoli effettuate all’ estero, né i veicoli immatricolati all’ estero, anche se successivamente reimmatricolati in Italia a chilometri zero.

Per conoscere  importi e massimali del contributo contattaci per fissare un appuntamento con i nostri consulenti.

Team  AREA FINANZA AGEVOLATA
 

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